Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal venditore – Possono essere trasferite al successivo acquirente dell’immobile?





Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico





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Ho bisogno di un chiarimento per questo caso: recupero del patrimonio edilizio in presenza di scrittura privata tra promissari acquirenti e promittente venditore.

Due conviventi a novembre 2018 hanno fatto stipulare una scrittura privata dove loro,in qualità di promissari acquirenti, si impegnavano ad acquistare da un venditore privato un immobile da adibire ad abitazione principale. Questo immobile sempre a novembre 2018, è stato oggetto di ristrutturazione edilizia: le fatture, i bonifici, i permessi comunali sono a nome del venditore privato.

Gli acquirenti ad aprile 2019 hanno poi effettivamente acquistato l’immobile in questione, tramite stipula di un mutuo ipotecario.

Dato che sull’atto di compravendita è stato indicato che il diritto alla detrazione del recupero edilizio è trasferito dalla parte venditrice alla parte acquirente, gli acquirenti possono indicare sul loro 730/2019 le spese sostenute nel 2018?

Se l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio è venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

In sostanza, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.

Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

Il trasferimento di una quota dell’immobile non determina un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Se, tuttavia, per effetto della cessione della quota chi acquista diventa proprietario esclusivo dell’immobile, la residua detrazione si trasmette all’acquirente.

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16 Maggio 2019 · Giorgio Valli

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