Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali – Dilazioni della definizione agevolata con scadenze differenti fra FAQ di Agenzia delle Entrate Riscossione e testo della legge?





Dal comma 193 legge 145/2018 La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019.





Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)

Navigando nel web alla ricerca di informazioni sul saldo e stralcio, a cui sono interessato, mi sono imbattuto in una evidente contraddizione tra il testo ufficiale della legge 145/2018 che lo regola e le FAQ dell’agenzia delle entrate riscossione. L’argomento specifico riguarda cartelle inserite nella richiesta di stralcio che, non avendo i requisiti richiesti, vengono d’ufficio passati alla rottamazione ter. Entrambi le fonti parlano di una dilazione su 17 rate, con la prima rata al 30% del dovuto, da versare entro il 30 novembre del 2019 e le restanti 16 rate, di pari importo, da versare, a partire dal 2020, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, secondo la legge 145; le FAQ, viceversa, sempre per le 16 rate successive alla prima, indicano come scadenze il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

La legge 145/2018, particolarmente chiara in questo punto (commi 192 e 193) non si presta a interpretazioni di sorta e, a mio avviso, prevale su circolari, form, e via dicendo.

Gradirei un vostro parere, possibilmente prima del 30 aprile, che è la data di scadenza per la richiesta di saldo e stralcio.

Dal comma 193 legge 145/2018 La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e’ ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Dalle FAQ di Agenzia delle Entrate Riscossione Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;.

Non rileviamo alcuna contraddizione. Inutile aggiungere che sono stati esaminati il testo della legge e le FAQ ufficiali e non informazioni acquisite navigando a caso nel WEB.

STOPPISH

20 Aprile 2019 · Paolo Rastelli

Il testo della legge 145/2018, scaricato dal sito ufficiale (https) della gazzetta, nella sua forma con firma digitale, verificata con arubasign64 (conservo il report della verifica), al comma 193, per la parte che a nostro avviso differisce con le faq dell’agenzia delle entrate riscossione, così recita: “La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.”

Com’è del tutto evidente le 16 rate successive alla prima, secondo la legge vanno pagate due all’anno, mentre secondo la riscossione vanno pagate quattro all’anno.

Per facilitare il confronto riproponiamo l’intero comma 193, e in neretto la parte a cui ci siamo riferiti, concorde rispetto a quanto riportato nelle FAQ di Agenzia delle Entrate Riscossione:

193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e’ ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute e’ ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Questo il link permanente della legge su Normattiva (GU n.302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62 ).

STOPPISH

20 Aprile 2019 · Ludmilla Karadzic

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)