Saldo e stralcio accettato, ma la quietanza liberatoria?












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Dopo aver concordato un piano di rientro con l’ente creditore attraverso una società di recupero UNIREC, ho un dubbio che vorrei sanare prima di procedere al bonifico.
Nella lettera di accettazione non c’è scritta la parola liberatoria da nessuna parte. E’ normale?

Il testo della lettera comprende:
. i miei dati
. i dati del creditore
. la somma da versare (specificando “saldo e stralcio della maggiore esposizione”)
. minacce velate sul “se non paghi procediamo per vie legali”
. la clausola “l’accordo non costituisce novazione del credito”.

Cosa mi consigliate?
Devo richiedere, prima di pagare, un documento che “promette” una liberatoria oppure posso richiederla dopo aver fornito evidenza del pagamento completo?

Ho chiesto maggiori informazioni al mediatore e mi ha risposto con un credibilissimo “è tutto automatico, anche la cancellazione da crif”.

La presa visione di una comunicazione di avvenuta cessione del credito garantisce il debitore che sta pagando ad un soggetto legittimato a riscuotere, anche se diverso dal creditore originario che concesse il prestito non rimborsato.

La quietanza liberatoria serve ad evitare che altri possano successivamente pretendere il pagamento dello stesso credito; non sarebbe la prima volta che una società di recupero crediti cede ad altri i diritti di riscossione di una somma già escussa.

Con la quietanza liberatoria, decorsi 24 mesi dalla data in cui è avvenuto il pagamento, anche parziale, del dovuto, il debitore può chiedere ed ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi in cui fu, eventualmente, segnalato dal creditore originario.

Talvolta, il gestore della Centrale Rischi rifiuta la cancellazione perchè il rimborso è stato solo parziale. Per mettersi al riparo da accadimenti come quello a cui si è accennato, nella liberatoria bisogna sempre riportare una formula specifica del tipo: La società creditrice scrivente dichiara, inoltre, di voler rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1236 del codice civile, alla differenza fra quanto originariamente dovuto dal debitore e quanto da quest’ultimo effettivamente versato.

Altre informazioni può reperirle in questa sezione del blog oppure negli articoli referenziati nella sezione Approfondimenti e integrazioni, appena sotto questa discussione.

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24 Marzo 2017 · Annapaola Ferri

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