Ritirare la posta del defunto è accettazione tacita dell’eredità?

Sì tratta di accettazione tacita se nella relata di notifica la coniuge afferma di essere erede legittimata a ricevere la missiva al posto del defunto












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Ieri mia madre ottantenne, ingenuamente ha ritirato dal postino, apponendo la firma, una raccomandata indirizzata a mio padre deceduto l’anno scorso e per cui tutti noi eredi abbiamo chiesto la rinuncia all’eredità. Mio padre non possedeva beni mobili nè immobili ma aveva accumulato debiti sia con l’Agenzia che con una finanziaria. La raccomandata era di quest’ultima o meglio della società di recupero crediti alla quale i debiti di mio padre sono stai ceduti dalla finanziaria. La raccomandata conteneva l’informazione della cessione e l’invito a pagare il debito di circa 7.000 euro. Vorrei sapere se mia madre potrebbe subire un’accettazione tacita di eredità.

Mia madre, inoltre, dopo la morte di mio padre a fine febbraio scorso ha presentato il 730: ad ottobre ha richiesto la rinuncia all’eredità. Al ritiro della dichiarazione abbiamo rilevato che avrebbe ricevuto lo sconto fiscale dall’Agenzia derivante da spese mediche di entrambi i genitori ma non ancora arrivato dall’Inps.
Chiedo se: 1) presentare la dichiarazione dei redditi equivale ad accettazione tacita dell’eredità?
2) Accettare il denaro dello sconto fiscale equivale ad accettazione tacita?

Se, nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta all’ufficio postale ed allegata alla relata di notifica, la coniuge del debitore defunto ha sottoscritto, come è naturale che sia, di essere erede legittimata a ricevere la raccomandata al posto del destinatario defunto, allora si configura una accettazione tacita dell’eredità: almeno per la finanziaria mittente, la moglie del debitore defunto è erede e quindi obbligata a rispondere dei debiti collezionati in vita dal defunto marito.

E’ irrilevante una eventuale precedente rinuncia, dal momento che la rinuncia dell’eredità, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile: infatti, il rinunciante, se non è passato il termine di prescrizione decennale, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Sia la presentazione del 730 (riservato agli eredi) sia la riscossione delle detrazioni per spese mediche sostenute in vita dal defunto costituiscono manifestazioni di accettazione tacita dell’eredità. Agenzia delle Entrate Riscossione, pertanto, potrà sicuramente procedere nei confronti della coniuge per i debiti esattoriali lasciati dal marito.

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30 Aprile 2023 · Ludmilla Karadzic

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