Rinuncia eredità – E’ necessario redigere l’inventario?

Se il chiamato intende semplicemente rinunciare all'eredità, non è obbligato a redigere l'inventario, ma deve presentare solo la dichiarazione di rinuncia












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Sono proprietario di una nuda proprietà dove mia nonna materna detiene l’usufrutto: mia nonna non ha nulla, solo una pensione e un conto corrente, ma quando verrà a mancare dovrò rinunciare alla sua eredità perché ha una fideiussione in corso ed io vorrei sapere se mi basta rinunciare entro tre mesi o dovrò redigere l’inventario e poi rinunciare.

L’inventario deve essere redatto esclusivamente nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: infatti, l’articolo 484 del codice civile dispone che l’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. questo, a meno che il chiamato non sia in possesso di beni ereditari: in tal caso, il chiamato deve fare l’inventario dei beni in suo possesso entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (che di solito, coincide con la data in cui è avvenuto il decesso del de cuius), per non essere considerato erede puro e semplice, ai sensi dell’articolo 485 del codice civile e quindi, trovarsi nella condizione di non poter più rinunciare.

La rinuncia all’eredità, comunque, è regolata dall’articolo 519 del codice civile, secondo il quale, essa deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione , e inserita nel registro delle successioni.

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20 Marzo 2024 · Annapaola Ferri

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