Nulla la rinuncia all’eredità effettuata prima dell’apertura della successione – Il momento in cui avviene la morte del de cuius è quello che consente di individuare i soggetti chiamati a succedere


Eredità e successione, rinuncia eredità





Nel 2009, dopo sposata, risiedevo nella residenza di mio marito, uno di 3 appartamenti di una palazzina trifamiliare, che i genitori di lui avevano costruito ed assegnato in maniera verbale a lui e ai suoi 2 fratelli. La madre, intestataria della palazzina, decede nel 2012, ma la successione non viene ancora aperta. Poi mio marito si ammala e nel 2015 decede anche lui. Io sono rimasta ad abitare in quella casa, ma nel 2018 a detta di uno dei miei cognati, ho scoperto che: la successione di mia suocera si è aperta nel 2017; che nel 2014 mio marito, sapendo delle sue condizioni e prima ancora dell’apertura successione della madre, “avrebbe” rinunciato all’eredità della casa in favore del figlio avuto dal suo primo matrimonio (noi non ne abbiamo); che la casa che abito oggi, con gli altri 2 appartamenti della palazzina risultano essere intestati al figlio di mio marito e agli altri 2 zii ognuno per 1/3. Mi chiedo: tutto ciò è regolare? Si può rinunciare prima della successione? Si puo rinunciare in favore di un figlio e a discapito del coniuge? e poi, a che titolo io sono in questa casa? Godo di diritto di abitazione o possono cacciarmi via quando vogliono? sono disperata, mi aiuti a capire.

È nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi: questo è quanto dispone l’articolo 458 del codice civile. In pratica, la rinuncia all’eredità fatta prima della successione è nulla.

Può pertanto cominciare a cercarsi un avvocato per impugnare la successione del 2017 e far valere la circostanza che, in base all’articolo 456 del codice civile, la successione si apre al momento della morte del de cuius: a lei, pertanto, in qualità di vedova dell’erede premorto spetta la metà dell’appartamento in cui vive (l’altra metà tocca al figlio di suo marito).

Infatti, la determinazione del momento esatto in cui avviene la morte del de cuius consente di individuare i soggetti chiamati a succedere. Presupposto della successione è che i chiamati all’eredità sopravvivano al defunto.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 540 del codice civile, al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Al momento, tuttavia, e fino a quando non diventa coerede dell’appartamento per successione a suo marito premorto, con l’invalidazione della rinuncia effettuata nel 2015 prima dell’apertura della successione del 2017, e il ripristino della linea successoria determinata dalla morte di sua suocera, avvenuta nel 2012, lei occupa la casa senza alcun titolo.

18 Maggio 2019 · Lilla De Angelis


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