Rinuncia con modulo INPS SR 183 al Reddito di Cittadinanza e nuova richiesta


Ai nuclei familiari non occupabili, il RdC verrà erogato fino a dicembre 2023 e da gennaio 2024 verrà sostituito dell’Assegno di Inclusione (AdI)





Un datore di lavoro mi ha offerto un impiego (con contratto) che non prevede però la fruizione del reddito di cittadinanza, per cui dovrò rinunciare con modulo INPS SR183: ma se non dovesse andare a buon fine la nuova assunzione, posso rifare la domanda e soprattutto dopo quanto tempo dalla rinuncia?

Il quesito, purtroppo, non ci è chiaro: nessun regolare contratto di lavoro a tempo pieno prevede la possibilità di fruire contemporaneamente del Reddito di Cittadinanza (RdC) ed è evidente che la rinuncia al RdC per il beneficiario che abbia trovato lavoro si presenta solo dopo la firma del contratto. Proviamo allora a interpretare il quesito: abbiamo un soggetto che fruisce del Reddito di Cittadinanza che ha firmato un contratto di lavoro nel quale è previsto un periodo di prova. Il soggetto in questione si pone allora il problema di un eventuale esito negativo del periodo di prova dopo aver presentato la rinuncia in occasione della firma del contratto.

Ebbene, va ricordato allora che ai fini del Reddito di cittadinanza bisogna distinguere fra nuclei beneficiari cosiddetti non occupabili, ovvero quelli che presentano componenti con disabilità, ultrasessantenni o minori e nuclei familiari occupabili.

Ai nuclei familiari non occupabili, il Reddito di Cittadinanza verrà erogato fino a dicembre 2023 e da gennaio 2024 verrà sostituito dell’Assegno di Inclusione (AdI) per il quale andrà comunque presentata una nuova domanda (alcuni requisiti, rispetto a quelli richiesti per ottenere il RdC, diventano più stringenti).

Agli altri, ovvero ai nuclei familiari occupabili, invece, il reddito di cittadinanza verrà revocato dopo sette mensilità percepite nel corso del 2023 (in generale ad agosto 1023).

I componenti dei nuclei familiari occupabili con Reddito di Cittadinanza revocato potranno, a domanda, a partire dal mese di settembre 2023, frequentare corsi di formazione professionale (percorsi di Supporto per la Formazione e il Lavoro SFL) per la frequenza ai quali verrà corrisposta una indennità di 350 euro/mese per un massimo di dodici mesi.

4 Settembre 2023 · Genny Manfredi


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