Riabilitazione da protesto assegno [leggi tutto]
Nell'ipotesi di emissione di assegno senza provvista, e conseguente protesto, è possibile ottenere la riabilitazione decorso un anno dalla data di levata del protesto, effettuando entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione al pagamento dell'assegno protestato il cosiddetto pagamento tardivo che comprende, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi legali, una penale prevista del 10% dell'importo facciale e le eventuali spese per il protesto o constatazione equivalente. Il debitore protestato che abbia così adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subito ulteriori nel corso dell'anno successivo alla levata, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale territorialmente competente (quello con giurisdizione nel luogo ove è stato levato il protesto) su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria quietanzata del beneficiario/portatore con ...
Volevo chiedere come faccio a cancellare un protesto di una cambiale non avendo ancora in mano l'originale della cambiale visto che la camera di commercio per poterlo fare chiede l'originale. Ho comunque una quietanza di pagamento del creditore. ...
Riabilitazione da protesto di assegno e cambiale [leggi tutto]
L'articolo 17 della legge 108/1996, prevede che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale, territorialmente competente, su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria del beneficiario delle cambiali). Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti. Un caso particolare - cambiali il cui pagamento tardivo sia avvenuto entro 12 mesi dalla levata del protesto L'articolo 4 della legge 77/1955 dispone che il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale protestata, unitamente agli interessi maturati come ...