Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale) o di alienazione (donazione, trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio, concessione di ipoteca volontaria) che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. Tale disposizione si applica anche quando l'atto a titolo gratuito abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto successivamente al sorgere del credito, purché il creditore, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervenga nell'esecuzione da altri promossa. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove ...
Coniugi citati in revocatoria per immobile donato dal marito debitore alla moglie, se dovessero perdere il primo grado di giudizio, le spese processuali e legali chi le pagherebbe il marito debitore o la moglie? E vista la immediata esecutività della sentenza di primo grado, in attesa del passato in giudicato gli stessi dovrebbero lasciare l'abitazione? ...
Vorrei chiedere se in caso di cessione del credito cambiando il creditore lo stesso può esperire azione revocatoria ma da quale data? Si tiene conto sempre quella del sorgere del credito o da quando è stato ceduto? ...