Reddito di cittadinanza e variazioni delle disponibilità in conto corrente – Vanno segnalate?


Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Il comma 11 dell’articolo 3 del decreto legge 4/2019 inerente Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” sancisce che è fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

Tali lettere fanno riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali che il nucleo familiare deve possedere (lettera b) e le caratteristiche relative al godimento di beni durevoli che devono essere rispettare per poter accedere al RDC (lettera c).

In particolare il punto 3) della lettera b) indica il limite, che tutti conosciamo, del valore del patrimonio mobiliare da non superare per avere diritto al beneficio.

Combinando le disposizione dell’articolo 3 comma 11 con quelle dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) sembrerebbe che vadano comunicate (tra le altre cose) le successive variazioni delle proprie disponibilità liquide avvenute nel 2019 che facciano superare i limiti sopra richiamati.

La mia domanda è la seguente: prendiamo un soggetto che poniamo possedeva al 31/12/2018 un patrimonio mobiliare definito ai fini ISEE di 5.900 euro e quindi non superava il limite, se una volta chiesto e ottenuto il reddito ci cittadinanza nel corso del 2019 dovesse a titolo di esempio versare 1.000 euro nel suo conto andando a superare tale limite, perderebbe il diritto a mantenere l’assegno? Dovrà, come sembrerebbe dal DL comunicare tale variazione? Con quale modulo andrà eseguita tale comunicazione?

Oppure come mi sembra correttamente di interpretare, al contrario, il punto 3 della lettera b) dell’articolo 2 quando dice “un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE” si farà comunque SEMPRE riferimento alla giacenza e saldo al 31/12 dell’anno prima in quanto, appunto ai fini ISEE, non è previsto di determinare tale valore con le disponibilità e giacenze medie del 2019. Ritenete tale interpretazione corretta?

Crediamo che vada presa in considerazione la circolare INPS 43/2019, in base alla quale in relazione alla comunicazione delle variazioni patrimoniali si dispone che è fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione relativa a patrimonio immobiliare e beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. In particolare, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato ad esempio l’acquisto di una seconda casa che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti illustrati sopra.

Nel documento citato si tace a ragione, secondo noi, su qualsiasi obbligo di comunicare all’INPS qualsiasi eventuale variazione infrannuale riferita alle disponibilità del patrimonio mobiliare ed in particolare riguardo alle fluttuazioni (spesso temporanee e/o aleatorie) di disponibilità in conto corrente. Infatti, ai fini ISEE, per i depositi e i conti correnti bancari e postali, va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Qualora, inoltre, nell’anno precedente si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio immobiliare ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere addirittura assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell’anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media. Ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato.

In altre parole, solo al 31 dicembre si possono apprezzare eventuali significative variazioni (medie) del patrimonio mobiliare.

16 Maggio 2019 · Roberto Petrella


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