DOMANDA
Nel settembre del 2015 è stato chiuso, per completa mancanza di attivo, fallimento di sas e del suo socio accomandatario: a distanza di 6 anni ricevo delle telefonate da recupero crediti inerenti appunto alla società sas fallita essendo il socio accomandatario. Non rispondo mai a numeri sconosciuti ma poi verificando sono numeri di agenzie recupero crediti. La mia situazione economica non è cambiata. Sono in affitto, non ho proprietà e l’unica entrata è la pensione di 800 euro. Come mi devo comportare? Come possono procedere questi recupero crediti?
RISPOSTA
Com’è noto il socio accomandatario, al quale è riservato il potere di amministrare la società, risponde illimitatamente e solidalmente (con gli altri eventuali soci accomandatari) per le obbligazioni sociali, anche dopo la chiusura del fallimento, se non è stata chiesta ed ottenuta l’esdebitazione.
Tuttavia, la nota positiva è che la pensione di 800 euro può essere pignorata solo per la parte eccedente il minimo vitale, che è pari ad una volta e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale.
Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2021 relativamente all’assegno sociale ( 459,83 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente 689,74 euro, dal momento che, come abbiamo accennato, il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.
In soldoni, nella fattispecie, qualora una società di recupero crediti volesse agire giudizialmente nei suoi confronti, otterrebbe dal giudice adito la bellezza di 22 euro al mese. Eventuali creditori successivi dovranno poi tener conto che su una pensione può insistere contemporaneamente un solo pignoramento per crediti della stessa natura. Tanto premesso, secondo noi non resta che ignorare questi signori.
14 Gennaio 2021 - Ludmilla Karadzic
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