Diritto di recesso dalla polizza di assicurazione contro il rischio di premorienza del mutuatario proposta dal creditore mutuante in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo





La polizza vita da sottoscrivere per ottenere un prestito può essere facoltativa oppure obbligatoria: in base all’articolo 28 del decreto legge 1/2012





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Ho stipulato un mutuo da due mesi, la banca mi ha caldamente consigliato in fase di istruttoria di accettare la loro polizza vita di svariate migliaia di euro: nell’atto di mutuo non vi è nessun obbligo di polizza vita ma solo di scoppio e incendio, ragion per cui ho effettuato il recesso della polizza.

Ieri sono stato convocato in filiale e la direttrice mi ha minacciato di risolvere il contratto se non sistemiamo questa cosa. Dalle info in mio possesso non ho violato il contratto anzi credo che sia proprio lei ad avere un comportamento illegale in quanto non può costringermi a tenere una polizza vita ne con la banca, nè con altre assicurazioni. Io per mia scelta ne ho fatta una a pagamento mensile e migliore di quella bancaria. Come posso tutelarmi? Posso registrare la conversazione che ho con la persona in banca?

La polizza vita da sottoscrivere per ottenere un prestito può essere facoltativa oppure obbligatoria: in base all’articolo 28 del decreto legge 1/2012, banche e finanziarie, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili agli intermediari stessi.

La Legge Concorrenza 124/2017 ha poi introdotto l’obbligo, per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, di accettare le polizze vita autonomamente reperite dal cliente sul mercato, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, purché la polizza presentata dal cliente abbia i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca. In pratica. la nuova polizza deve coprire i rischi riconducibili alla premorienza del mutuatario con un adeguato indennizzo sufficiente a coprire almeno il capitale iniziale.

Tuttavia, il diritto di recesso dalla polizza vita proposta dal creditore ed eventualmente sottoscritta dal mutuatario, può essere esercitato non oltre 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto di prestito.

In caso di contenzioso, inutile ricorrere a registrazioni audio che potrebbero anche innescare violazioni di profilo penale: il carteggio deve essere basato su comunicazioni trasparenti, notificate esclusivamente con raccomandata AR (niente e-mail, anche se alcuni giudici ne riconoscono talvolta la valenza probatoria). Può iniziare lei, chiedendo alla controparte di conoscere (per iscritto) i motivi secondo i quali, essendo stato esercitato il diritto di recesso entro 60 giorni, come previsto dalla normativa vigente, la nuova polizza non rispetterebbe i requisiti minimi fissati dalla banca.

A fronte di una eventuale, successiva, risoluzione del contratto di mutuo si potrà poi presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per il suo ripristino ed il risarcimento dei danni nel frattempo patiti: la procedura arbitrale non prevede, obbligatoriamente, il supporto di un avvocato, può essere completamente implementata online e costa solo 20 euro che saranno rimborsati al ricorrente in caso di accoglimento dell’istanza.

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11 Agosto 2019 · Piero Ciottoli

Voglio aggiungere che nella minuta è esplicitamente scritto che la polizza vita non é fondamentale al fine di ottenere il mutuo, che è facoltativa e che posso anche non farla. La banca non mi ha presentato più preventivi ma solo il suo. Nelle clausole rescissorie non vi è riferimento alcuno alla polizza vita. Credo che stiano facendo pressione psicologica per farmi revocare la disdetta. Io ne ho fatta una a premio mensile per conto mio: il direttore dopo che gli ho citato varie norme ha cambiato strategia dicendo la puoi fare con chi vuoi ma a premio unico. Ma di questo manco c’è menzione nel contratto. Siccome ho un altro incontro cosa mi consiglia di fare? Metto i paletti e dico di inviarmi comunicazione scritta che probabilmente non arriverà. Posso segnalare la cosa alla sede centrale all’IVASS e ad altri organi?

Può segnalare la questione a chi crede, qualora ritenga che la segnalazione possa contribuire a risolvere il problema; se è convinto che il contratto di mutuo (lasci perdere la minuta) non condizioni, obbligatoriamente, la concessione del prestito alla sottoscrizione di una adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio morte mutuatario; se è certo che il diritto di recesso della polizza proposta dal mutuante, e comunque sottoscritta dal mutuatario, sia stata esercitato entro i 60 giorni previsti dalla normativa vigente, allora può restare sulle sue posizioni, risultando ininfluente la tipologia di pagamento del premio (unico o mensile) per una polizza i cui requisiti non siano stati esaurientemente fissati in sede contrattuale. Al prossimo incontro con il direttore della filiale di banca può ribadire l’esigenza inderogabile di mettere nero su bianco (una sorta di verbale sottoscritto da entrambe le parti) le determinazioni assunte da banca e cliente, in modo che possano essere efficacemente tutelati, nelle sedi competenti, diritti e doveri di tutti.

STOPPISH

11 Agosto 2019 · Annapaola Ferri

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