Quali sono i possibili motivi per cui avviene lo svincolo di somme precedentemente prelevate dallo stipendio?


Pignoramento stipendio

Dal mese di novembre 2018, l’azienda per cui lavoro a seguito di un precetto a me notificato in data 28/10/2018, opera sulla mia busta paga la trattenuta di 1/5 sul netto del mio stipendio. Tutto ciò è avvenuto senza che mi fosse stato notificato l’atto di pignoramento, perciò non ho mai saputo la data dell’udienza e l’importo preciso oggetto del debito.

Circa un mese fa ho chiesto all’amministrazione della mia azienda se gentilmente potevano farmi avere la copia dell’atto di pignoramento per la quale stavano operando le trattenute. Prima mi dissero di rivolgermi ad un avvocato oppure di recarmi in tribunale, salvo poi indicarmi di farne richiesta al loro ufficio tramite e-mail e che avrebbe provveduto a inviarmi l’atto.

Non ho mai ricevuto risposta. Ma con mia grande sorpresa nel cedolino del mese di febbraio 2019, mi vedo accreditare le somme oggetto di pignoramento sotto la voce “restituzione quota”. Premetto che la mia azienda è una società cooperativa per azioni con più di 50 mila dipendenti.

Ora vorrei capire se, come ho sempre creduto, il creditore abbia effettivamente inviato l’atto di pignoramento almeno alla mia azienda e se per caso non abbia iscritto a ruolo il tutto nei termini predisposti dalla legge.

È possibile che abbia rinunciato? Oppure il giudice ha rilevato d’ufficio qualche vizio che inficia il decorso del pignoramento?

Chiedo ciò perché il titolare del credito è una grossa banca specializzata nel settore npl, nota per l’accanimento e famosa per non accettare alcun piano di rientro. A dover di cronaca vi informo che il debito risultante da precetto (ultimo atto esecutivo in mio possesso) è di 26.500 euro più interessi calcolati al tasso legale, a fronte di uno stipendio da contratto a tempo indeterminato che si aggira tra 850/930 euro al mese. Questo per un prestito al consumo stipulato nel 2007 e pagato fino al 07/2009.

Quando il terzo debitore del debitore principale riceve l’atto di pignoramento deve, per legge, cominciare ad accantonare subito il 20% della busta paga del debitore principale. Può poi accadere che il giudice, al termine della procedura esecutiva, faccia decorrere il prelievo dallo stipendio da una data successiva a quella in cui il terzo pignorato ha iniziato l’accantonamento. Ed ecco spiegata la “restituzione quota”. Nessuna rinuncia del creditore procedente o rilevi d’ufficio dal parte del giudice.

31 Marzo 2019 · Roberto Petrella

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