Prestito personale con defunto e coobbligato che non paga


Al momento è il coobbligato che deve rispondere interamente del debito.





Una persona prende un prestito personale per necessità di liquidità e la moglie firma come coobbligata. Al momento della morte del marito, lei paga qualche altra rata e poi interrompe i pagamenti perché ha solo la pensione minima e nessuno altro bene mobile ed immobile e non riesce a sopravvivere.

La finanziaria, che a quel punto non vede arrivare più un euro, può rivalersi sugli eredi del defunto? e se si, in che quota? 50% o 100% del debito residuo?Oppure l’unica persona “attaccabile” è la moglie in quanto coobbligata?

Al momento è il coobbligato che deve rispondere interamente del debito. Ed alla morte del coobbligato ne risponderanno i suoi eredi. Con la premorienza di uno dei due debitori solidalmente obbligati alla restituzione del prestito, il defunto ed i suoi eredi escono definitivamente di scena.

Vanno diversamente le cose nel caso di premorienza di un debitore garantito con fideiussione che preveda il beneficio di escussione per il garante: allora il creditore sarà obbligato a tentare di escutere gli eredi del debitore garantito e solo in caso di insuccesso potrà rivolgersi al garante.

23 Aprile 2015 · Giorgio Martini


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