Quando si riceve una cartella esattoriale che si ritiene prescritta (rectius decaduta), prima dello scadere dei 60 giorni utili per il pagamento bisogna eccepire l’intervenuta prescrizione al creditore o al Concessionario della riscossione. In caso di omesso riscontro o di riscontro in cui la controparte contesta e rigetta la prescrizione eccepita dal debitore, allora è necessario presentare un ricorso giudiziale.
Nel caso specifico, il debitore/trasgressore avrebbe dovuto procedere con opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile, innanzi al giudice di pace e con il supporto (necessario) di un avvocato, adducendo l’intervenuta prescrizione come fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (la cartella esattoriale): in pratica, dalla notifica del verbale di multa alla notifica della cartella esattoriale, originata dal mancato pagamento della multa, non possono passare più di cinque anni.
Detto questo, è chiaro che al momento in cui l’obbligazione è stata soddisfatta dal coobbligato, l’onere in capo all’effettivo trasgressore non era affatto decaduto.
Naturalmente, il ragionamento esula dalle previsioni del contratto di lavoro in essere (che non è dato conoscere) e quindi, dalla eventuale illegittimità di una rivalsa per la sanzione amministrativa comminata al dipendente alla guida di un veicolo aziendale.
27 Gennaio 2017 · Giuseppe Pennuto