Prestito personale con assicurazione in caso di licenziamento che però non copre nulla





Assicurazione su contratti di prestito





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A marzo 2013 mi è stato concesso un prestito personale di 10 mila euro, più assicurazione di euro 620 da rimborsare in 72 rate per un importo totale dovuto di euro 15 mila euro e 500 circa.

A dicembre 2013 sono stato licenziato e di conseguenza non ho più pagato il finanziamento, quindi ho aperto un sinistro con l’assicurazione inclusa nel finanziamento (prevista per malattia, infortunio, decesso o disoccupazione). Dopo circa 9 mesi l’assicurazione mi liquida soltanto 6 rate e intanto la finanziaria inizia i primi procedimenti per il recupero.

Ho contattato l’assicurazione, ma mi hanno risposto che per disoccupazione mi spettava il rimborso di sole 6 rate. Io sul contratto da me firmato leggo solo che il capitale assicurato è di euro 10.760, e le condizione che l’assicurazione mi dice di sole 6 rate sul mio contratto non c’è.

In ogni caso io avrei dovuto leggerle e per accettazione firmarle? Ho richiamato l’assicurazione per chiedere una copia del contratto per verificare questa cosa e m’hanno risposto che loro la copia non ce l’hanno più. Questa settimana sono stato contattato da un recupero crediti che mi proponeva il pagamento di euro 14.700 in cambiali da 100 euro (quindi 147 cambiali) altrimenti avrebbero continuato ad agire legalmente.

Non so più cosa fare. Ormai la disperazione ha preso il sopravvento. Io sono separato ed ho l’obbligo di mantenere anche due bambini. Adesso mi trasferirò a casa dei miei e temo un pignoramento presso la loro abitazione. Ma se faccio un contratto di comodato eventualmente l’ufficiale giudiziario può rivalersi comunque sui beni mobili di mia madre e mio fratello?

La mia paura é che mio fratello è appassionato di musica, e tra amplificatori, altoparlanti mixer ecc ecc ha svariate cose… possono portarle via comunque? o c’è modo di tutelare loro?

Lei deve innanzitutto presentare un reclamo scritto alla compagnia assicuratrice, da inoltrare con raccomandata AR, allegando copia del contratto firmato (l’unico ed il solo che ha valenza giuridica) nonché della lettera di licenziamento, lamentando il mancato indennizzo del capitale oggetto di finanziamento in seguito all’evento di perdita del lavoro.

La compagnia assicuratrice deve fornirle risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui l’impresa non assolva nei termini, oppure la risposta risulti incompleta o insoddisfacente, allora potrà rivolgersi direttamente all’IVASS (sempre con istanza scritta e con raccomandata AR).

l’IVASS, effettuata la necessaria istruttoria, assumerà una decisione sulla controversia entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza (tenga conto che il termine è sospeso nei periodi di tempo necessari ad acquisire informazioni o dati dalle imprese).

Nel frattempo converrà individuare sul territorio in cui vive, un’associazione di consumatori che possa supportarla nell’eventuale prosieguo del contenzioso. Non è detto, infatti, che la compagnia di assicurazioni si adegui subito alle disposizioni dell’IVASS, nel qual caso sarà necessario chiederne il rispetto al giudice. Inoltre, l’associazione di consumatori si rivelerà utile per coadiuvarla nel diffidare banche, finanziarie e società di recupero crediti a pretendere il presunto credito nelle more di un procedimento di conciliazione o di una definizione giudiziale della controversia.

Naturalmente, fino a quando non le saranno ufficialmente note (ed eventualmente accettate) le motivazioni per cui la compagnia di assicurazione si rifiuta di corrispondere l’indennizzo, farà bene a tener lontano dal telefono o da casa chiunque pretenda un rimborso delle rate non pagate del finanziamento, in qualsiasi modalità ed importo.

Per poter effettuare il pignoramento presso la residenza del debitore il creditore deve munirsi di decreto ingiuntivo che le sarà notificato per darle modo di opporsi nel termine di 40 giorni. Verrà, pertanto, messo al corrente dell’eventuale azione giudiziale promossa contro di lei e potrà adottare le necessarie contromisura come ad esempio la stipula, con i suoi genitori, di un contratto di comodato, da registrare all’Agenzia delle entrate, per locali, mobili e suppellettili da utilizzare nel corso della permanenza presso la casa paterna.

STOPPISH

8 Aprile 2015 · Roberto Petrella

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