Il premio per la polizza CPI (Credit Protection Insurance) contro il rischio di premorienza (e, talvolta, di grave invalidità) del debitore, viene anticipato annualmente in unica soluzione dalla banca erogatrice del prestito alla compagnia assicuratrice: La copertura (e quindi l’obbligo di versamento del premio) termina esclusivamente per recesso dell’Assicurato in relazione alla durata poliennale della polizza, estinzione totale anticipata del prestito, accollo del prestito da parte di terzi, trasferimento del prestito ad altro istituto di credito a seguito di surroga, al decesso del debitore o al verificarsi di altri eventi specificamente elencati in polizza.
Quindi, adesso, si potrebbe recedere dalla polizza in modo che le ultime rate della copertura assicurativa (naturalmente, parliamo di rate del prestito di prossima scadenza non di quelle già scadute) vengano espunte dal calcolo del debito residuo per soddisfare il quale verrà eventualmente chiesto dal creditore il pignoramento della pensione.
Correttamente, il recesso dalla polizza assicurativa avrebbe dovuto essere esercitato a dicembre 2021, nel momento in cui si è deciso di non pagare più le rate in scadenza del prestito. Per le rate già scadute, in assenza di recesso, il premio di polizza è stato comunque anticipato dalla banca erogatrice del mutuo alla società assicuratrice e nel caso di premorienza del debitore la validità del contratto avrebbe comunque assicurato la copertura del debito residuo lasciando agli eredi l’obbligo di soddisfare solo il debito accumulato dal dicembre 2021 a quello del decesso del debitore.
10 Febbraio 2022 · Giorgio Martini