Quali i tempi per prescrizione e decadenza della TARSU?

Iuc tasi tari tares imu tarsu tia, prescrizione e decadenza dei tributi locali - IUC TASI TARI TARES IMU TARSU TIA ICI












Nell’anno 2009 ho presentato dichiarazione di variazione TARSU e nonostante ciò, il 13 dicembre 2017 mi è pervenuto avviso di accertamento per omessa dichiarazione relativo all’anno 2012 con sanzioni ed interessi (sottolineo accertamento per omessa dichiarazione) –

Da precisare che dal 2009 il comune non ha chiesto il pagamento della tassa sull’immobile oggetto dell’avviso di accertamento, per cause di certo non a me imputabili e quindi, in sostanza, non si tratta di di omesso versamento da parte mia, ma una mancata richiesta da parte del comune di versare quanto dovuto (il comune non ha inserito l’immobile nel conteggio).

Presentata istanza di autotutela il 14 dicembre 2017, il comune oggi a 10 giorni dalla scadenza del 60.mo giorno deve “valutare” l’annullamento dell’avviso (che non intende fare), ma nel contempo è disposto, previo mio accordo, a chiedermi il pagamento della sola tassa (senza sanzioni e interessi) dal 2012 al 2017.

Non so se le mie informazioni sono esatte, la tassa sui rifiuti è una tassa atipica, con una dichiarazione con effetto ultra attivo (si produce una volta, vale per gli anni successivi e fino ad una variazione); non è possibile autoliquidare la tassa e non può essere emesso avviso di accertamento per omesso versamento (anche se nella fattispecie non è omesso versamento!).

Per il recupero degli omessi versamenti il comune deve produrre titolo esecutivo (cartella o ingiunzione), pena la decadenza, entro fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (denuncia ultra attiva) e secondo la Corte di cassazione (sentenza 9 maggio 2007, n. 10590 – non ne conosco una più recente) la dichiarazione resa dal contribuente equivale ad accertamento reso definitivo, cosicché nella fattispecie, a mio ragionamento, nell’anno corrente 2018 non è ancora decaduta la tassa relativa agli anni dal 2016 in poi (2015 volendo prendere in considerazione l’avviso di accertamento notificato il 2017) mentre sono già decadute quelle ante 2016.

Alla luce di quanto esposto, si tratta di due argomenti separati

– avviso di accertamento infondato e pretesa illegittima.
– versamenti non eseguiti perché non richiesti dal comune e, a mio avviso, decaduti –

E’ corretto il mio su esposto ragionamento? Come mi devo comportare?

In sostanza, la proposta del Comune di esigere il pagamento della sola tassa (senza sanzioni e interessi) dal 2012 al 2017 è ragionevole: tiene conto della circostanza, da lei rilevata, dell’omessa richiesta di versare quanto dovuto negli stessi anni e della comunicazione interruttiva dei termini di decadenza e prescrizione notificata il 13 dicembre 2017.

Tenga, infatti, conto che:

– articolo 2948, comma 4, del codice civile e prescrizione quinquennale: si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

– articolo 1, comma 161 legge 296/2006: Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, e successive modificazioni.

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30 Gennaio 2018 · Ludmilla Karadzic