A fine dicembre 2016 mi viene notificato un avviso di accertamento per omessa denuncia relativo alla TARSU per il periodo 2011 pertanto, il 30 gennaio 2017 provvedo al pagamento della tassa con relative sanzioni e interessi poiché effettivamente non avevo provveduto alla denuncia. Da quel momento, il Comune ha richiesto per ogni anno (2016-2017-2018)il versamento della TARSU, che è stata regolarmente pagata. Orbene, il 12/01/2019 (timbro postale del 07/11/2018!) mi vengono notificati due distinti avvisi di accertamento per omessa denuncia ai fini TARSU per gli anni 2012 e 2013. Se la notifica decorre dalla data riportata nel timbro postale, essendo trascorsi 60 gg, sono stato privato del diritto di poter avanzare una richiesta di annullamento in autotutela o un ricorso, in quanto l'atto mi è stato consegnato il 12-01-2019. Inoltre mi chiedo: l'aver pagato nel 2017 la tassa relativa all'anno 2011, equivale all'aver denunciato l'occupazione dell'immobile a partire appunto dal ...
Il 9/04/2019 ho ricevuto un'ingiunzione di pagamento per riscossione coattiva ex art. 2 Regio decreto 14/04/1910 numero 639 (tassa smaltimento rifiuti) riferita alla TARSU del 2010 per accertamento infedele dichiarazione del 20/10/2016 notificata il 14/01/2017. Tale accertamento è stato notificato per compiuta giacenza. Ritenendolo prescritto ho telefonato al Comune interessato e mi è stato risposto che gli Enti Locali hanno tempo 5 anni + 1 dalla scadenza del termine di pagamento delle tasse, per inviare tali comunicazioni e che, avendolo fatto con consegna all'Ufficio Postale nel dicembre 2016 sono in regola. Ho scritto allora al Concessionario il quale mi ha risposto citando varie sentenze di Corte Costituzionale e di Cassazione che stabiliscono che la notifica mediante posta si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all'Ufficio Postale e per il destinatario al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, quindi avendo il Comune consegnato ...