Prescrizione delle somme iscritte a ruolo per omessa dichiarazione IRPEF





Prescrizione e decadenza delle tasse, prescrizione e decadenza di imposte e tasse





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Vorrei sapere entro quanto tempo si prescrivono le sanzioni per omessa dichiarazione irpef: ho fatto il calcolo dalla notifica della cartella esattoriale a quella dell’atto interruttivo successivo e sono passati 5 anni e mezzo. Avevo letto che devo contarne 6 di anni perchè parte da quando dovevo presentare la dichiarazione dei redditi, quindi se sono contestati i redditi 2007 far decorrere la prescrizione dal 2008.

Cerchiamo di fare chiarezza: l’articolo 43 del DPR 600/1973 dispone che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di presentazione di dichiarazione dei redditi nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Questo per quanto riguarda gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e per quelli successivi: per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, sempre qualora fosse stata omessa la presentazione della dichiarazione o in caso di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Ma, finora, abbiamo parlato di decadenza dell’avviso di accertamento o, meglio, di decadenza del potere di accertamento da parte di Agenzia delle Entrate. Abbiamo, cioè, identificato il periodo di tempo entro il quale l’Agenzia delle Entrate può accertare la somma dovuta (che il debitore può contestare in sede giudiziale e nel merito, rivolgendosi alle Commissioni Tributarie). Scaduto il termine di decadenza, gli avvisi di accertamento, notificati al debitore, sono nulli.

Una volta che l’avviso di accertamento, non impugnato e non adempiuto, diviene definitivo (dopo sessanta giorni dalla sua notifica) la cartella di pagamento (o cartella esattoriale) deve essere notificata (sempre a pena di decadenza) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per quanto attiene le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (articolo 25 DPR 602/1973).

Con la cartella esattoriale correttamente notificata (in seguito all’omesso pagamento/impugnazione dell’avviso di accertamento), la prescrizione del diritto di esigere gli importi iscritti a ruolo e le relative sanzioni tributarie applicate, interviene dopo dieci anni dalla data di notifica.

Infatti, come stabilito in più occasioni dalla Corte di Cassazione (ad esempio con la sentenza 24322/2014) Il credito erariale per la riscossione dell’imposta non versata è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Concludendo: ogni atto interruttivo pervenuto al debitore entro il decennio decorrente dalla data di notifica della cartella esattoriale originata da debiti erariali, non fa altro che far ripartire il termine di prescrizione decennale dalla data in cui è stato notificato l’atto interruttivo stesso.

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30 Marzo 2019 · Giorgio Valli

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