Cartella esattoriale Equitalia per tributi locali – Quali sono i termini di decadenza per la notifica e di prescrizione del diritto a riscuotere





Prescrizione della cartella esattoriale, prescrizione e decadenza della cartella esattoriale originata da multa





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Tributo ICI ANNO 2008 accertato nei termini dei 5 anni non è ancora stato notificato: il ruolo in Equitalia esiste ma ovviamente non esiste relata di notifica perché non è stata fatta.

La finanziaria 2007 (legge 296/06, articolo 1 commi dal 161 al 167) ha fissato le norme relative alla decadenza del potere di accertamento dei tributi locali (Ici, Tarsu, Tosap, etc.).

In particolare, in tema di decadenza dal potere di accertamento del tributo, l’articolo 161 delle legge 296/06 recita Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Per quanto attiene, invece, i termini di decadenza, previsti per il concessionario della riscossione, dal potere di notificare, al debitore, il titolo esecutivo (la cartella esattoriale o di pagamento) iscritto a ruolo così come emerso nella fase di accertamento portata a termine dall’ente creditore, il concessionario deve notificare la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d’ufficio.

Insomma, per capire se c’è intervenuta decadenza dal poter di notificare la cartella esattoriale al debitore da parte di Equitalia, bisogna considerare la data di notifica dell’avviso di accertamento e sommare 60 giorni per individuare la data in cui l’accertamento è divenuto definitivo (omesso versamento della somma portata dall’avviso di accertamento e/o omesso ricorso giudiziale all’avviso di accertamento). Quindi, verificare se è stato superato il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Nel caso specifico riportato nel quesito, risulterebbe ampiamente decaduta la possibilità, per Equitalia, di notificare al debitore la cartella esattoriale relativa all’avviso di accertamento per ICI. Sempre, naturalmente, che la cartella esattoriale non sia stata correttamente notificata nei termini di decadenza, anche per compiuta giacenza, e la relata di notifica esista, ma non sia stata riversata (come spesso accade) nell’archivio elettronico visualizzabile on line dai debitori.

Quest’ultimo aspetto può essere accertato con un formale accesso agli atti presso gli uffici del concessionario della riscossione.

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21 Febbraio 2017 · Paolo Rastelli

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