Quando si prescrive l’azione revocatoria degli atti di disposizione del debitore?


L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, come stabilisce l'articolo 2903 del codice civile.





Ammettiamo che: “Andrea” che con la sua attività ha debiti accumulati, vende immobile a “Luca” che è suo figlio e quest’ultimo prima di un’azione revocatoria di qualche creditore di Andrea, rivende o affitta a sua volta a un terzo (completamente estraneo ai fatti) l’immobile.

L’azione revocatoria (entro i 5 anni dalla prima vendita) potrebbe comunque essere intrapresa da un creditore di Andrea? Oppure essendo l’immobile sotto contratto o di proprietà di un terzo non potrebbe essere pignorato?

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, come stabilisce l’articolo 2903 del codice civile.

Tuttavia, come ha chiarito in più occasioni la giurisprudenza consolidata, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione dell’atto nei pubblici registri. In pratica, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal creditore, in quanto messo in condizione di venire a conoscenza dell’atto stesso.

Naturalmente, nel quinquennio si chiede al giudice l’inefficacia dell’atto dispositivo del debitore (a monte) e non quello che coinvolge il terzo acquirente che poi ha eventualmente acquistato dal figlio del debitore: se viene dichiarato inefficace l’atto originario (fra debitore e figlio), a cascata risulteranno inefficaci anche i successivi trasferimenti di proprietà.

Va ricordato inoltre che, per quanto attiene i beni immobili ed i veicoli, la domanda di revocazione dell’atto di trasferimento della proprietà viene trascritta anche nei pubblici registri, sicché chi acquista, successivamente alla trascrizione, lo fa a proprio rischio e pericolo.

E va aggiunto che il trasferimento di proprietà del bene dal debitore (Andrea) a un parente non debitore (Luca) è quasi sempre soggetto a revocatoria, dal momento che è pressoché impossibile dimostrare, per il debitore (Andrea) che l’acquirente (Luca) non conoscesse il pregiudizio che l’atto comportava nei confronti del creditore (di Andrea).

24 Novembre 2017 · Patrizio Oliva


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