Precetto diverso da debito iniziale, omessa opposizione a decreto ingiuntivo, prescrizione presuntiva e limiti di importo di pagamenti effettuati in contanti


Prescrizione presuntiva





Nel luglio 2015 il giudice liquida ad un CTU euro 3 mila e 500: pago il ctu in contanti fino alla somma di euro 3 mila e chiedo ricevuta per versare i restanti 500, lui non fa fattura e ho comunque messaggi dove discutevamo del credito anche con mia domanda del tipo: ti porto i mille euro finali e lui mi da ok. Qualche mese fa però nonostante i miei solleciti di chiedere ricevuta non la fa e continua a tartassarmi di telefonate dove vuole questi 500 euro e non glieli do: mi fa scrivere da un suo legale dove dice che gli ho dato solo 1.500 e affido la pratica ad un mio legale che gli risponde come sopra descritto. Oggi mi arriva direttamente precetto dove chiede 3.500 + spese e non menziona più neanche acconto di 1.500: il mio legale consiglia di denunciare per estorsione e ovviamente fare opposizione, che ne pensate? E’ una cosa normale?

Certo, se l’avvocato della controparte ha confermato, per iscritto, il versamento dell’acconto di mille e cinquecento euro ed il precetto richiede l’intera somma liquidata dal giudice per la Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), si potrebbe procedere con opposizione al precetto. Tuttavia, non si capisce, almeno nei fatti riportati, perchè non sia stata fatta opposizione al decreto ingiuntivo quando l’atto le è stato notificato. Infatti, se il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato al debitore e l’opposizione non è stata presentata nei termini, sarà abbastanza difficile opporsi al precetto.

Per il resto, da tener presente che nel luglio 2015 la normativa prevedeva un limite massimo per il trasferimento di contanti (da cliente a professionista, nella fattispecie) di mille euro (così come stabilito dall’articolo 12, decreto legge 201/2011 con decorrenza dal 06/12/2011). Solo a partire dal primo gennaio 2016 si è passati a tremila euro (articolo 1, comma 888 legge 208/2015). Questo per dire che proponendo in giudizio il suo racconto, potrebbe andare incontro a qualche sanzione.

Peccato che ci sia stato lo scambio di e-mail fra lei, cliente, ed il perito chiamato dal giudice alla CTU: altrimenti avrebbe potuto eccepire la prescrizione presuntiva secondo la quale si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese (articolo 2956 codice civile). Purtroppo lei, chiedendo ricevuta per versare i restanti 500 euro ha rinunciato alla possibilità di fruire della prescrizione.

Per quanto attiene le e-mail che attesterebbero il suo debito ammontare solo a 500 euro, tenga presente che proprio di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che le e-mail hanno valore come prova informatica nel processo solamente se viene acquisito anche il supporto -telematico o figurativo – contenente la registrazione (in pratica il disco fisso dopo che è stato effettuato il download della corrispondenza dal server di posta), essendo la trascrizione una semplice riproduzione del contenuto della principale prova documentale.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che la necessità di depositare il supporto risiede nel fatto che questo permette di controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto, onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato (Cassazione ordinanza 9016/2017).

Infine, va sempre tenuto conto del fatto che il professionista potrebbe aver registrato l’incasso e versato nella dichiarazione dei redditi 2016 le relative imposte: che lei non abbia ricevuto fattura non è indicativo di una presunta evasione. Inoltre, la somma portata in precetto potrebbe tener conto del residuo dovuto, interessi moratori e spese giudiziali per l’ingiunzione.

30 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic


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