Tutti sappiamo, per esperienza vissuta altrui e dati di fatto, quanto sia rischioso contrarre polizze di assicurazione a copertura del rischio morte, magari per assicurare un po' di dignità esistenziale ai nostri cari (soprattutto i figli minori) in conseguenza di un evento luttuoso che dovesse colpire l'unico soggetto percettore di reddito nel nucleo familiare. Le assicurazioni negli spot pubblicitari ti fanno sentire quasi un verme se rinunci a versare qualche migliaio di euro l'anno per assicurare un minimo di futuro decente ai tuoi figli e, magari al coniuge sprovvisto di reddito, in caso di premorienza. I messaggi sono di questo tenore in caso di morte prematura di un quarantenne la pensione di reversibilità erogata alla famiglia dall'istituto previdenziale di competenza ammonterebbe a meno di 400 euro al mese. Con il nostro prodotto, invece, gli eredi potranno contare da subito sull'intero capitale assicurato. Poi, premorto il contraente, capita che i beneficiari ...
La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate. Così hanno deciso i giudici di legittimità nell'ordinanza 24193/14. ...