Polizze di assicurazione a copertura del rischio morte e clausole vessatorie – Per la Corte di Cassazione la misura è colma » si tratta di un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario

Tutti sappiamo, per esperienza vissuta altrui e dati di fatto, quanto sia rischioso contrarre polizze di assicurazione a copertura del rischio morte, magari per assicurare un po' di dignità esistenziale ai nostri cari (soprattutto i figli minori) in conseguenza di un evento luttuoso che dovesse colpire l'unico soggetto percettore di reddito nel nucleo familiare.

Le assicurazioni negli spot pubblicitari ti fanno sentire quasi un verme se rinunci a versare qualche migliaio di euro l'anno per assicurare un minimo di futuro decente ai tuoi figli e, magari al coniuge sprovvisto di reddito, in caso di premorienza.

I messaggi sono di questo tenore in caso di morte prematura di un quarantenne la pensione di reversibilità erogata alla famiglia dall'istituto previdenziale di competenza ammonterebbe a meno di 400 euro al mese. Con il nostro prodotto, invece, gli eredi potranno contare da subito sull'intero capitale assicurato.

Poi, premorto il contraente, capita che i beneficiari si sentano rispondere dall'assicurazione cose del tipo Ci spiace, siamo costernati e partecipiamo profondamente al vostro dolore, ma l'indennizzo non può essere erogato perchè la polizza sottoscritta prevedeva una clausola in base alla quale la morte del contraente doveva avvenire dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 8 alle 21, mentre il decesso del contraente è avvenuto, purtroppo, di sabato ...

Per fortuna, ci hanno pensato i giudici della Corte di cassazione, con la sentenza numero 17024/15, ad identificare le clausole vessatorie di cui sono farciti i contratti per il rischio morte proposti dalle lobbies assicurative.

Il codice del consumo prevede due tipi di clausole vessatorie: le clausole vessatorie atipiche per le quali è onere di chi invoca la nullità dimostrare che esse hanno provocato un significativo squilibrio delle parti e le clausole vessatorie tipiche che vessatorie sono fino a prova contraria.

In particolare, la clausola che in un contratto di assicurazione sulla vita subordina il pagamento dell'indennizzo, in caso di morte del contraente, alla produzione, da parte del beneficiario, di una relazione medica sulle cause di morte del contraente è vessatoria tipica per gravosità degli oneri imposti al beneficiario ed inversione illegittima dell'onere della prova. Nell'assicurazione sulla vita di una persona per il caso di morte, il sinistro, una volta avveratosi non può ovviamente più ripetersi e, in caso di annullamento del contratto l'assicuratore non è tenuto a restituire i premi già riscossi. Dunque un ipotetico annullamento di una assicurazione sulla vita per reticenza del contraente, quando la morte sia avvenuta, non attribuirebbe all'assicuratore alcun vantaggio ulteriore o diverso rispetto il quello che trarrebbe dal rifiuto dell'indennizzo. L'assicuratore può, invece, chiedere al giudice di stabilire la legittimità del rifiuto dell'indennizzo per reticenza del contraente, tenendo presente, naturalmente, che è suo onere provare la reticenza dell'assicurato e l'incidenza di essa sul proprio consenso alla stipula del contratto.

Ma esaminiamo nel dettaglio ciscuna delle sei clausole vessatorie individuate dai giudici di legittimità.

  1. La previsione contrattuale per cui il beneficiario della polizza di assicurazione vita deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall'assicuratore si pone in contrasto con il principio di libertà delle forme, che permea l'intera materia delle obbligazioni ed è dunque una clausola vessatoria manifesta.
  2. La previsione per cui il beneficiario deve sottoscrivere la richiesta di indennizzo presso l'agenzia di competenza viola addirittura la libertà personale e di movimento del beneficiario, imponendogli, di fatto, una servitù personale senza nessun beneficio a vantaggio dell'assicuratore. Si tratta di clausola vessatoria manifesta.
  3. La previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del beneficiario, ma per di più pone a suo carico l'onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha. Abbiamo già visto che una simile disposizione rappresenta una clausola vessatoria manifesta. nell'assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare la morte del portatore di rischio, cioè della persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione. La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludono l'indennizzo secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della pretesa, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario.
  4. La previsione per cui il beneficiario, a semplice richiesta, deve presentare le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta per un verso è di ampia portata perché, non ponendo vincoli temporali, consentirebbe all'assicuratore, in teoria, di chiedere finanche le cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal portatore di rischio in gioventù o comunque molti anni prima del decesso (si pensi alla tonsillectomia o ad interventi chirurgici per varicocele); per altro verso pone a carico del beneficiario l'onere economico di estrazione delle relative copie e l'onere materiale di contrastare eventuali eccezioni di insostenibilità che la struttura sanitaria potrebbe opporgli in virtù delle norme vigenti a tutela della riservatezza. Dunque, un'altra clausola manifestamente vessatoria.
  5. La previsione per cui il beneficiario deve produrre un atto notorio riguardante lo "stato successorio" del deceduto è inutile, posto che il beneficiario acquista il diritto non certo per causa di successione, e, comunque, per l'assicuratore è irrilevante sapere se il deceduto sia morto senza lasciare testamento o meno. Si tratta di una clausola vessatoria nel caso in cui il beneficiario è indicato nel contratto di polizza e non è genericamente individuato con riferimento agli eredi.
  6. La previsione per cui il beneficiario deve produrre l'originale della polizza, infine, è anch'essa inutilmente gravosa e vessatoria, posto che di essa l'assicuratore è necessariamente già in possesso, mentre per evitare pagamenti erronei l'unica esigenza dell'assicuratore è quella di accertare l'identità personale del richiedente l'indennizzo, scopo per il quale il possesso della polizza originale è assolutamente irrilevante.

I giudici di legittimità così, testualmente, concludono Tutte queste previsioni, ciascuna delle quali già di per sé gravosa, messe insieme formano un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l'assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell'indennizzo.

9 Settembre 2015 · Eleonora Figliolia


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