Pignoramento dello stipendio su cui insistono trattenute per rimborso del prestito dietro cessione del quinto e del prestito delega (doppio quinto) nonché per soddisfare un credito alimentare ex articolo 156 del codice civile antecedente la riforma Cartabia.

La somma delle trattenute per cessione del 5.o, per pignoramento e per l'assegno alimentare non deve superare la metà dello stipendio pignorabile


DOMANDA

Avevo attivato una procedura di sovraindebitamento che purtroppo il giudice al suo primo incarico, subentrato ad altri due che dovevano decidere sulla pratica non ha ritenuto meritevole in quanto mancavano le fatture di 20 anni fa.


RISPOSTA

Sullo stipendio pignorabileovvero sulla retribuzione mensile calcolata al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della trattenuta alimentare ex articolo 156 del codice civile (antecedente la riforma Cartabia), della rata mensile di rimborso del prestito dietro cessione del quinto, della rata mensile di rimborso del prestito delega (doppio quinto) deve essere calcolata la trattenuta del 20% per un eventuale pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro.



14 Giugno 2023 - Patrizio Oliva


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