Pignoramento dello stipendio su cui insistono trattenute per rimborso del prestito dietro cessione del quinto e del prestito delega (doppio quinto) nonché per soddisfare un credito alimentare ex articolo 156 del codice civile antecedente la riforma Cartabia.





La somma delle trattenute per cessione del 5.o, per pignoramento e per l'assegno alimentare non deve superare la metà dello stipendio pignorabile





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Avevo attivato una procedura di sovraindebitamento che purtroppo il giudice al suo primo incarico, subentrato ad altri due che dovevano decidere sulla pratica non ha ritenuto meritevole in quanto mancavano le fatture di 20 anni fa. Premesso che sono un dipendente pubblico e che sulla busta paga vi sono trattenuti l’assegno alimentare disposto dal giudice a suo tempo di 350 euro, la cessione del quinto di 250 euro e il prestito delega che era stato accodato per permettere la capienza per un precedente pignoramento di altra finanziaria. Due anni fa ebbi pignorato 1/5 dello stipendio. La Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia dove mi trovavo gestito, calcolò che per la capienza doveva accodare il prestito delega (che da 240 fu portato ad 1 euro) e dispose che il quinto cedibile calcolato sul netto fosse pari a circa 90 euro. Intanto dopo un anno intervenne la sospensione della trattenuta disposta dal Giudice a cui l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento mi ero rivolto. Quindi, in mancanza di nuova istanza da parte della finanziaria sospesa, le 93 euro di pignoramento furono cancellate dalla voce trattenute obbligatorie. Da qualche mese, la partita stipendiale é transitata nella Ragioneria Territoriale dello Stato di altra provincia, ovvero quella della mia residenza. In un mese una seconda finanziaria creditrice ha ottenuto un nuovo decreto di pignoramento dal Giudice esecutivo ed ha attivato il pignoramento verso terzi, e la nuova Ragioneria Territoriale dove sono transitato ha pignorato lo stipendio sul lordo, ovvero senza tenere conto della capienza e trattenute, per l’importo massimo ovvero 330 euro. Considerando che il mio stipendio non è in pratica cambiato (la differenza è di 3 euro)rispetto al primo pignoramento , é lecito che questa seconda Ragioneria territoriale dello Stato, operando all’opposto della prima, abbia messo in accantonamento il quinto cedibile lordo (che a conti fatti é più del triplo rispetto al calcolo della prima RTS gestore stipendiale) senza tener conto appunto della capienza e corrispondendomi solo 600 euro ovvero meno della metà ‘dello stipendio. Oltretutto, al di là della capienza, non dovrebbe essere assicurato la corresponsione di almeno la metà dello stipendio? Ho anche fatto presente la situazione invitando ad una verifica e facendo notare l’incongruenza rispetto all’opera dell’altra RTS ma non ho ricevuto riscontro alcuno. Che cosa potrei far per contestare quello che a mio avviso ed alla luce della precedente esperienza, ritengo ingiusto e mi pone in una condizione di indigenza considerando oltretutto che mi occorrono 15 euro per raggiungere la sede lavorativa non servita da mezzi pubblici? Il quinto cedibile non doveva essere calcolato sul netto stipendiale considerando le altre trattenute e dovendo assicurare comunque la conservazione della metà dello stipendio? Grazie per l’attenzione e spero in una risposta in quanto sono disperato e non posso pagare un avvocato.

Sullo stipendio pignorabileovvero sulla retribuzione mensile calcolata al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della trattenuta per assegno alimentare ex articolo 156 del codice civile (antecedente la riforma Cartabia), della rata mensile di rimborso del prestito dietro cessione del quinto, della rata mensile di rimborso del prestito delega (doppio quinto) deve essere calcolata la trattenuta del 20% per un eventuale pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro.

Lo stipendio pignorabile, in pratica, è pari alla retribuzione che il debitore percepirebbe, dopo aver pagato le tasse e i contributi previdenziali, se non avesse, nel tempo, subito trattenute per pignoramento, per cessione del quinto, per prestito delega, per crediti alimentari da soddisfare secondo le disposizioni del giudice.

Ora, se la somma della trattenuta (A) per pignoramento, come sopra determinata, aumentata dalla trattenuta per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto (B), nonché della della trattenuta per l’assegno alimentare ex articolo 156 del codice civile (C), supera il 50% dello stipendio pignorabile, allora si diminuisce l’importo (A) – destinato al creditore procedente per pignoramento – al fine di rispettare quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile, fino a che la somma A + B + C diviene pari alla metà dello stipendio pignorabile.

In altre parole si può dire (se proprio si vuole) che la capienza per le trattenute stipendiali (A,B e C) deve essere pari (e non superiore) alla metà dello stipendio pignorabile.

La rata del prestito delega non influisce nella capienza, dal momento che il doppio quinto viene considerato come qualsiasi rata di finanziamento che il debitore avrebbe potuto corrispondere al di fuori del rapporto di lavoro.

Ci sembra che la seconda Ragioneria Territoriale dello Stato abbia operato del tutto correttamente: l’esperienza che il debitore presume di aver ricavato dai calcoli operati dalla precedente RTS è irrilevante.

STOPPISH

14 Giugno 2023 · Patrizio Oliva

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