Pignoramento stipendio e pignoramento conto corrente












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Temendo a breve un pignoramento presso terzi, presumibilmente presso il datore di lavoro per debiti ordinari (finanziarie), chiedo se lo stipendio verrà preventivamente decurtato di un quinto da parte del datore di lavoro e quindi accantonato; per versarlo successivamente al creditore e il restante viene normalmente accreditato in banca così che possa usufruirne da subito; oppure viene trattenuto da parte del datore di lavoro tutto quanto fino alla decisione del Giudice, che mi pare di capire possano passare diversi mesi? Credo che non possano pignorare il conto corrente in quanto, purtroppo, non ci sono soldi, ma solo il fido bancario, cioè circa -2000 euro saldo in negativo quindi.

Per intenderci meglio, se il mio stipendio è di 1500 euro, in caso di pignoramento presso il datore di lavoro, mi verrebbero accreditati sul conto 1200 euro regolarmente ogni mese, che potrei prelevare subito anche se ci fosse un pignoramento presso la banca perchè avrei diritto a poter utilizzare fino a 1500 euro?

Dopo la notifica del pignoramento al datore di lavoro (il terzo), questi accantona il massimo pignorabile (il 20% dello stipendio al netto degli oneri di legge e al lordo di eventuali cessioni del quinto) in attesa della eventuale decisione del giudice sull’importo percentuale effettivamente pignorabile.

Cosa succede se lo stipendio, appena “purgato” dal datore di lavoro viene accreditato sul conto corrente del debitore ed un altro creditore procedente notifica alla banca il pignoramento del conto corrente?

Le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.548 euro) quando l’accredito ha luogo in data anteriore alla data di notifica del pignoramento del conto corrente.

Quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate solo nella misura massima del 20%.

Nel caso specifico, dunque, se lo stipendio accreditato alla data di pignoramento del conto corrente fosse stato già sottoposto ad un prelievo per crediti ordinari, si assisterebbe in linea di principio, ad una violazione di quanto disposto all’articolo 545 del codice di procedura civile.

Si tratta di criticità di sistema che vanno esaminate di volta in volta.

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3 Novembre 2015 · Rosaria Proietti

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