Pignoramento stipendio e coda creditori





Sul suo stipendio grava una cessione del quinto per il 20% e c'è capienza per il pignoramento di un ulteriore 30% (al massimo) della retribuzione.





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Vi scrivo per avere chiarimenti in merito alla mia posizione e capire se possono pignorare e mettersi in coda i vari creditori. Ho uno stipendio di euro 1146: su questo stipendio vengono trattenute 700 euro per alimenti e vengono trattenuti 240 per cessione quinto. Vivo con 206 al mese.

Il giudice può autorizzare ulteriori pignoramenti sullo stipendio?

Sul suo stipendio grava una cessione del quinto per il 20% e c’è capienza per il pignoramento di un ulteriore 30% (al massimo) della retribuzione. Insomma, non sono possibili il pignoramento e la cessione, complessivamente, di più del 50% di uno stipendio.

Su uno stipendio non possono coesistere due pignoramenti azionati per debiti della stessa natura. I successivi al primo di due, o più, creditori che procedono sul medesimo stipendio per debiti della stessa natura, dovranno attendere che i precedenti creditori siano stati completamente soddisfatti attraverso il prelievo forzoso mensile (vengono messi in coda, come si dice).

Si intendono della stessa natura (ordinaria) debiti per prestiti non rimborsati a privati, banche e finanziarie.

Sono della medesima natura (esattoriale) debiti riconducibili al mancato pagamento di tributi locali, tasse, imposte, contributi e sanzioni amministrative.

Ancora come debiti di uguale natura (alimentare) sono da considerarsi i debiti alimentari (ad esempio, gli assegni di mantenimento al coniuge separato o il mantenimento giudiziale richiesto al giudice ed ottenuto su azione di un parente stretto che versa in stato di indigenza).

In pratica, nei suoi confronti potrebbe agire una banca per il rimborso giudiziale di un prestito erogato e non rimborsato, fino al 20% della retribuzione. Ed Equitalia, per il recupero di tasse non pagate, fino ad un massimo del 10% della mensilità percepita.

Purtroppo il giudice deve tener conto di quanto disposto in materia di pignoramento presso terzi dal codice civile e dalle leggi speciali: non fanno testo le trattenute (a meno che non si tratti di pignoramento) per l’importo da versare al coniuge separato.

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28 Settembre 2016 · Annapaola Ferri

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