Pignoramento verso terzi – Il terzo deve accantonare la somma indicata nel precetto aumentata della metà

Dalla data di notifica dell'atto di pignoramento il terzo deve accantonare, a carico del debitore, la somma indicata nel precetto aumentata della metà












Gradirei chiarezza per quanto riguarda l’accantonamento, nel pignoramento verso terzi, dell’importo precettato aumentato della metà di cui all’articolo 546 del codice di procedura civile.

L’articolo 546 del codice di procedura civile dispone che dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Nel pignoramento dello stipendio il datore di lavoro accantona esclusivamente il 20% della busta paga mensile al netto degli oneri fiscali e contributivi. Nel pignoramento della pensione l’INPS accantona esclusivamente il 20% della pensione, al netto degli oneri fiscali, eccedente il minimo vitale (ad oggi circa 1007 euro).

Nel pignoramento del conto corrente, invece, la banca accantona l’intero saldo e blocca l’operatività del conto corrente del cliente debitore, perché le eventuali somme accreditate in conto corrente, dopo la data di pignoramento, potrebbero essere utilizzate dal giudice per soddisfare il credito azionato. Nel frattempo, naturalmente il debitore esecutato non può prelevare nulla dal conto corrente se non l’ultimo importo di stipendio o pensione accreditata nel limite di tre volte la misura massima dell’assegno sociale (circa 1500 euro).

Nel pignoramento presso terzi, per finire, un privato committente A di prestazioni professionali o lavorative rese dal debitore B deve accantonare l’importo dovuto al debitore pignorato B nella misura dell’importo precettato aumentato della metà. Ad esempio se l’importo concordato dal committente A con il professionista sottoposto ad azione esecutiva verso terzi B è di 6 mila euro e l’importo precettato è di 3 mila euro, il committente A deve accantonare 4.500 euro e, dunque, una volta che il pignoramento gli è stato notificato, può consegnare al proprio creditore pignorato B solo 1.500 euro. Una volta che il giudice avrà riconosciuto, per fare un esempio, 500 euro per le spese legali sostenute dal creditore procedente per recuperare il proprio credito insoddisfatto, il committente A consegnerà 500 euro al creditore procedente e mille euro al professionista/artigiano B.

Nel pignoramento di stipendi e pensioni è inutile che il terzo (rispettivamente il datore di lavoro e l’INPS) applichino alle lettera il disposto dell’articolo 546 del codice di procedura civile dal momento che il codice di procedura civile (articolo 545) impone severe limitazioni alla trattenuta mensile applicabile a stipendi e pensioni e considerando che una eventuale riconoscimento giudiziale di spese legali a favore del creditore procedente si traduce sempre in un allungamento dei tempi di rimborso e, cioè di durata del pignoramento.

Nel pignoramento del conto corrente si potrebbe applicare il disposto dell’articolo 546 del codice di procedura civile qualora il saldo disponibile al momento del pignoramento avesse la necessaria capienza. Ma, stante l’attuale tecnologia dei conti correnti online, sarebbe comunque necessario il blocco del conto corrente fino alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione giudiziale in quanto, sul conto corrente pignorato potrebbero essere, nel frattempo, accreditati importi di cui il cliente esecutato non deve disporre potendo essi essere finalizzati al soddisfacimento del credito azionato. Ed allora, dal saldo viene prelevato direttamente quanto stabilito dal giudice con il decreto di assegnazione (quindi importo del credito precettato più eventuali spese sostenute e riconosciute dal giudice al creditore procedente per l’azione esecutiva avviata, sempre, naturalmente, ipotizzata la necessaria capienza nel saldo disponibile).

Possiamo allora concludere che l’accantonamento da parte del terzo di beni per un valore equivalente al credito precettato aumentato della metà ha ragion d’essere solo quando il terzo non è il datore di lavoro, non è l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), non è una istituto di credito o Poste italiane ed il terzo pignorato è debitore del soggetto sottoposto a riscossione coattiva, almeno per il credito precettato aumentato della metà.

[ ... leggi tutto » ]

27 Aprile 2023 · Patrizio Oliva