DOMANDA
Gradirei chiarezza per quanto riguarda l'accantonamento, nel pignoramento verso terzi, dell'importo precettato aumentato della metà di cui all'articolo 546 del codice di procedura civile.
RISPOSTA
L'articolo 546 del codice di procedura civile dispone che dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
27 Aprile 2023 - Patrizio Oliva
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