Pignoramento presso la casa di residenza del debitore dopo che è stata chiesta la sua cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità









Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho ricevuto un atto di precetto a nome di una mia familiare a casa mia venendo cosi a scoprire che aveva fatto la residenza qui: ho già provveduto ad avviare la pratica per la sua cancellazione all’anagrafe, pratica che però mi dicono prenderà molti mesi.

Tale documento potrebbe bastare per evitare un pignoramento, le varie fonti che ho interpellato sono discordanti. ora la mia domanda è: i beni mobili di mia proprietà (lo sono tutti essendo casa mia e ho ricevute e scontrini di molti di questi) possono essere protetti ulteriormente con una dichiarazione del notaio? Ho anche sentito parlare di un “atto scritto registrato”.
Avete riscontri in merito?. Come funziona? Conviene farlo prima dell’arrivo (si spera mai) di un’ufficiale giudiziario?

Gli effetti giuridici della domanda di cancellazione dall’anagrafe dei residenti per irreperibilità, a meno di successivi accertamenti negativi effettuati dagli organi preposti, decorrono dalla data dell’istanza (nella fattispecie presentata da un familiare convivente).

L’esibizione della ricevuta della domanda di cancellazione, rilasciata dagli uffici anagrafici, dovrebbe essere sufficiente ad evitare il pignoramento di beni presenti nell’abitazione, in occasione di una eventuale visita dell’ufficiale giudiziario che, consultando i registri anagrafici non ancora aggiornati, si recasse laddove il debitore è ritenuto ancora risiedere.

Del resto, l’ufficiale giudiziario dovrebbe astenersi dal pignoramento presso la residenza del debitore quando e’ dimostrato che quel debitore, in quella casa, non vi risiede più.

Qualora ciò non bastasse e l’ufficiale giudiziario procedesse comunque al pignoramento dei beni rinvenuti (ritenendo il giudice l’unico soggetto legittimato a pronunciarsi sulla valenza dell’attestato di richiesta di cancellazione del debitore dall’anagrafe dei residenti per irreperibilità) l’effettivo proprietario dei beni pignorati ha la possibilità di rivolgersi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale territorialmente competente (ma con l’assistenza di un avvocato) per liberare i beni pignorati.

Non è più conferente alla situazione esposta, la sottoscrizione e la successiva registrazione di un atto di comodato fra l’avente titolo di occupazione dell’appartamento (il proprietario o il conduttore) ed il familiare debitore ospitato, che citiamo solo nel tentativo di chiarire i dubbi posti dal lettore.

STOPPISH

27 Ottobre 2019 · Chiara Nicolai

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Debiti e recupero crediti » Pignoramento presso la casa di residenza del debitore dopo che è stata chiesta la sua cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.