Pignoramento pensione – effetti di una eventuale cessione del quinto


Pignoramento pensione - effetti di una eventuale cessione del quinto





Ripeto quando scrissi l’altra volta: ho una Snc in concordato fallimentare e mia moglie è fidejussore nell’azienda. Ora lei ha cominciato a prendere la pensione quale ex esodata di circa 2.000,00 euro al mese. Come lei mi ha spiegato possono attaccare un quinto i creditori ed 1/10 equitalia o addirittura il C/C intero. La domanda è questa: se mia moglie chiede all’inps la cessione del quinto, in caso di attacco di altri creditori viene sottratta la parte di debito dell’inps o si parte sempre dai 2000 euro?

Su una pensione di 2000 euro, tutti i creditori ordinari (banche, finanziarie, privati) possono ottenere complessivamente dall’INPS il 20% della quota pignorabile (nel caso specifico 1500 euro). Tutti i creditori esattoriali (Equitalia e concessionari della riscossione di tributi locali) possono chiedere un prelievo complessivo del 10% del rateo mensile netto, sempre calcolato sulla quota pignorabile.

Per farla breve, se una banca creditrice procedesse per il pignoramento della pensione di sua moglie, otterrebbe 300 euro al mese. Il successivo creditore ordinario che avviasse un’azione esecutiva dovrebbe attendere il rimborso del credito vantato dalla banca prima di poter vedere i suoi 300 euro al mese.

Se Equitalia dovesse avviare un pignoramento presso terzi, otterrebbe 150 euro. L’esattore dei tributi locali, cui il Comune avesse affidato il compito di recuperare Tarsu, ICI, TASI non pagata da sua moglie, dovrebbe attendere il rimborso del credito per cui agisce Equitalia prima di ottenere i suoi 150 euro.

Ora, la legge dice che, in ogni caso, pignoramenti concorrenti per crediti ordinari, esattoriali, alimentari (mantenimento coniuge separato o parenti indigenti) e cessioni del quinto non possono superare la metà dello stipendio.

Allora, stante i debiti con banca ed Equitalia, supponiamo che i coniugi si separino ed il giudice assegni al marito un mantenimento di 1000 euro al mese a carico della moglie. La moglie non corrisponde un bel niente ed il marito agisce giudizialmente. Il giudice disporrà un pignoramento presso l’INPS di 550 euro dalla pensione della moglie. Di più non può, per il vincolo che le quote pignorate riconducibili a debiti ordinari, esattoriali, alimentari e quelle cedute non possono superare i mille euro.

Supponiamo invece, che la signora, prima dell’azione giudiziale promossa dal marito, chieda ed ottenga una cessione del quinto a fronte di un rateo di 300 euro al mese. Quando il marito andrà dal giudice per lamentarsi della circostanza che la moglie non gli versa gli alimenti, il giudice potrà pignorare a suo favore solo 250 euro al mese dalla pensione della moglie, dovendo rispettare il limite imposto dalla legge: il pignoramento per crediti concorrenti di tipo ordinario, esattoriale, alimentare e per cessione del quinto in corso non può superare, nella fattispecie, i mille euro.

Ecco, quando può influire una cessione del quinto sulla quota pignorabile della pensione.

31 Marzo 2015 · Patrizio Oliva


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