Licenziamento mentre è in corso un pignoramento dello stipendio – Cosa succederà per l’indennità di disoccupazione e la liquidazione?

Cosa succederà per l'indennità di disoccupazione e per la liquidazione?












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Da oggi lettera di licenziamento, ho lo stipendio pignorato da tre mesi e una parte del trattamento di fine rapporto confluito in un fondo pensionistico:la mia ultima busta paga, che prenderò a ottobre, dove sarà conteggiato il tutto riguardante fine di rapporto lavorativo come funziona, mi viene pignorato tutto lo stipendio?

In più ho una parte del tfr in fondo pensione: si prendono tutto il totale versato a fondo pensione o solamente una parte?

Sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante alla lavoratrice licenziata verrà applicata una trattenuta pari al 20% dell’importo al netto delle trattenute fiscali: per quel che riguarda, invece, la parte confluita nel fondo pensione se ne parlerà, eventualmente al momento del passaggio in quiescenza. Il creditore potrà pretendere sempre il 20% del capitale maturato, ma solo al momento del pensionamento della debitrice.

L’indennità di disoccupazione NASpI, secondo quanto stabilito dalla Consulta (sentenza 85/2015) ha natura previdenziale, dal momento che l’articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Ora, l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile.

Attualmente, l’importo dell’assegno sociale è pari a 460 euro circa: pertanto la sola parte dell’indennità di disoccupazione che eccede i 690 euro circa (importo dell’assegno sociale aumentato della metà – minimo vitale) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti ordinari ed esattoriali nonché nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale per crediti alimentari.

Molto probabilmente, dunque, considerata la durata limitata nel tempo relativa all’erogazione dell’indennità di disoccupazione e tenuto conto della circostanza che il prelievo può interessare esclusivamente il quinto dell’indennità eccedente il minimo vitale, la NASpI non verrà toccata dal creditore beneficiario del pignoramento dello stipendio in corso al momento del licenziamento della debitrice.

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25 Settembre 2021 · Ludmilla Karadzic

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