Pignoramento mobiliare con convivente non debitore





Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

E’ abbastanza chiaro quali poteri abbia l’ufficiale giudiziario nel caso accedesse in un appartamento per un pignoramento mobiliare.
Vorrei capire un po’ di cose. Nel mio caso, la mia convivente ha perso una causa e potrebbe arrivare l’UG per un pignoramento. Premetto che abitiamo in un appartamento in affitto.

L’UG una volta entrato in casa potrebbe sottoporre a pignoramento il cellulare presente nella mia mano e perquisire me che sono non debitore alla ricerca di oggetti o gioielli da pignorare?

Potrebbe accedere al garage o al magazzino esterno alla ricerca di altri beni, o chiedere dove sono questi luoghi se non lo sa?
Inoltre: è legale pignorare il telefono cellulare, considerato che in questo modo si impedirebbe l’utilizzo dell’utenza telefonica che potrebbe essere uno strumento indispensabile per le comunicazioni urgenti(si pensi a una madre che potrebbe ricevere una telefonata dalla scuola se il figlio sta male) e che a oggi è diventato anche uno strumento di pagamento? Non ultimo il fatto che potrebbe contenere dati sensibili?

La procedura di pignoramento presso la residenza del debitore è regolata dall’articolo 513 del codice di procedura civile (ricerca delle cose da pignorare) secondo il quale l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro (poichè lei debitore non lo è, l’UG non può certamente pignorarle un dispositivo mobile nella disponibilità del convivente non debitore, ndr)-

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

Anche l’articolo 514 del codice di procedura civile (Cose mobili assolutamente impignorabili) fornisce indicazioni sull’argomento, stabilendo che non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) Abrogato

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Questo è quanto.

Non è presente il cellulare fra le cose non pignorabili: forse, bisognerà discuterne con il legislatore. Per il resto, tutto dipende dal buon senso delle parti coinvolte: giudice, ufficiale giudiziario, creditore e debitore.

STOPPISH

1 Marzo 2019 · Giorgio Martini

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Debiti e recupero crediti » Pignoramento mobiliare con convivente non debitore. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.