Pignoramento esattoriale del conto corrente – Cosa succede se il saldo è a zero?





Pignoramento conto corrente carta con IBAN e libretto di deposito





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In un vostro articolo è scritto (cito testualmente) Tutto inizia e si esaurisce con una lettera inviata non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e non oltre un anno (se decorre l’anno è necessaria la notifica di una nuova diffida, detta «intimazione di pagamento»). Detta comunicazione integra l’atto di pignoramento vero e proprio e viene indirizzata sia alla banca che al debitore; con essa Equitalia e (ora Agenzia delle Entrate) comunica che il conto è pignorato e dà 60 giorni di tempo per versare il dovuto o chiedere la rateazione (in quest’ultimo caso, il pignoramento cessa con la dimostrazione del versamento della prima rata).

Non riuscendo a richiedere la rateizzazione nei 5 giorni successivi all’invio dell’intimazione di pagamento (purtroppo non posso prendere ferie ora per andare nella mia città d’origine all’Agenzia), potrei eventualmente chiedere la rateizzazione in un momento successivo liberando così il conto dall’eventuale vincolo del pignoramento, ma, e questa è la domanda, se io adesso svuoto il conto corrente del poco che contiene, nel momento del pignoramento cosa succede?

La banca deve versare una somma tutti i mesi all’accredito dello stipendio all’Agenzia delle Entrate? A quanto può ammontare questo versamento che la banca fa a favore dell’Agenzia delle Entrate? Non può certo prendermi lo stipendio per intero.

Se invece l’Agenzia non fosse così veloce ad avviare la procedura di pignoramento, avrei tempo subito dopo le festività di andare a chiedere la rateizzazione. Sapete per caso quali possono essere i tempi per la procedura del pignoramento?

Una delle regole della vita è quella di non sottovalutare mai l’avversario, specie quando si tratta di un contenzioso che vede come controparte l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

E’ velleitario pensare di giocare sui tempi nella corsa al pignoramento/svuotamento del proprio conto corrente, in un paese in cui un avviso esattoriale di ingiunzione al pagamento inviato direttamente dal concessionario con raccomandata AR (e non attraverso un ufficiale giudiziario) può ritornare all’Ufficio postale senza nemmeno che il tentativo di consegna sia stato realmente effettuato (perché il postino non riesce a completare il giro impostogli) e la sua notifica si perfeziona per compiuta giacenza, in maniera perfettamente legittima.

Insomma, senza andare nel catastrofico (il debitore viene investito da un’automobile lungo la strada che lo conduce all’Agenzia delle Entrate Riscossione per chiedere la rateizzazione del debito) prendiamo come semplice assunto la circostanza che, almeno in Italia, della notifica di un atto, intesa come possibilità di prendere visione del contenuto dell’atto, non v’è alcuna certezza.

Questa, mi scusi il bisticcio, è l’unica certezza che abbiamo.

Concludendo, se lei ha delle cartelle esattoriali non pagate nei 60 giorni successivi alla notifica e teme un’azione esecutiva ha due sole scelte obbligate: rateizzare (prima del pignoramento) o svuotare il conto prima che venga svuotato dal creditore.

Se il saldo di conto corrente è a zero al momento del pignoramento, il concessionario della riscossione becca zero euro, la palla torna a centro e si ricomincia la partita (fermo amministrativo su un veicolo di proprietà del debitore, ri-pignoramento del conto corrente nella presunzione tentativo che vi sia stato accreditato qualcosa nel frattempo, pignoramento di un nuovo conto corrente aperto altrove, pignoramento dello stipendio, eccetera).

La banca può solo pignorare il saldo di conto corrente, non quote dello stipendio accreditato. Per pignorare lo stipendio del debitore il concessionario deve notificare l’ordine al datore di lavoro del debitore.

Insomma, la vita del debitore è irta di spine e bisogna farsene una ragione.

STOPPISH

13 Dicembre 2017 · Giorgio Martini

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