Pignoramento del conto corrente da Agenzia entrate-riscossione ed ipoteca esattoriale sulla prima ed unica casa – Quali sono le norme in vigore?





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Oggi ho ricevuto la lettera dell agenzia delle entrate in cui mi notifica il pignoramento del conto corrente e iscrizione di ipoteca sulla casa. Sul conto corrente viene accreditato solo lo stipendio e la casa è l’unica che abbiamo. Come devo comportarmi?

Per quanto riguarda il pignoramento del conto corrente dove viene accreditato lo stipendio mensile, il codice civile all’articolo 545 dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Ora, premesso che deve essere preminente cura del debitore quella di fare in modo di prelevare la retribuzione appena il datore di lavoro effettua il bonifico, nel caso in cui, malauguratamente, l’accredito della busta paga avvenisse qualche giorno prima della notifica del pignoramento ed il debitore non fosse riuscito a ritirare la somma, egli può ricorrere al giudice dell’esecuzione del tribunale competente, con il supporto tecnico di un avvocato, per rivendicare la restituzione di un importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa 1.500 euro, per capirci).

Qualora, invece, il debitore fosse proprio sfortunato, e l’accredito dello stipendio avvenisse alla data di notifica del pignoramento alla banca, allora, sempre con il supporto di un avvocato, il debitore esecutato può chiedere al giudice dell’esecuzione la restituzione dell’intera busta paga trasferita in conto corrente dal datore di lavoro al netto di una quota del 20% che deve essere assegnata al creditore procedente.

Per quanto attiene l’ipoteca esattoriale, invece, si tratta solo di una misura cautelare e non esecutiva. L’ipoteca serve all’Agenzia delle entrate-riscossione non per procedere all’espropriazione dell’unica proprietà del debitore adibita ad abitazione principale (non potrebbe farlo) ma solo per recuperare parte o tutto il credito nel caso in cui al debitore venisse in mente di alienare l’immobile.

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2 Ottobre 2017 · Paolo Rastelli

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