Pignoramento della pensione con prelievo diretto dell’assegno di mantenimento e cessione del quinto in corso












Detratto assegno di mantenimento ad ex coniuge di 850 € mensile da inps, detratto importo di 230 € mensile sempre da inps per una finanziaria, rimangono netti mensili € 1820. La mia domanda è, se smettessi di versare per un terzo finanziamento l’importo di altri 230 € mensili concordati con una finanziaria e da me pagati con bonifico mensile, che importo massimo mi potrebbero trattenere dalla mia pensione?

Al giudice chiamato a decidere dal creditore insoddisfatto sull’inadempimento da lei messo in atto, poco interesserebbe della trattenuta diretta ex articolo 156 del codice civile per euro 850 (che non è assimilata, si badi bene, ad un pignoramento) e neppure della trattenuta dovuta per intervenuta cessione volontaria del quinto (di cui si tiene conto solo quando i pignoramenti concorrenti e la cessione del quinto falciano più della metà della pensione al netto dei soli oneri fiscali).

Posto che il minimo vitale si aggira attualmente intorno ai 679,5 euro (essendo l’importo massimo dell’assegno sociale pari a 453 euro) le verrebbe pignorato il 20% della sua pensione (al lordo della rata per cessione del quinto e della trattenuta destinata al coniuge divorziato) eccedente il minimo vitale. Dunque, lascerebbe sul terreno il quinto di (2900 – 679,5) euro, cioè 444 euro.

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26 Gennaio 2019 · Annapaola Ferri