DOMANDA
Essendo pignorati su busta paga con debito solidale tra me e mia moglie da circa un anno, 20 giorni fa mi è arrivato un secondo decreto ingiuntivo sempre della stessa banca che aveva acquistato un altro debito insoluto.
L’avvocato, con cui ho avuto modo di parlare mi ha detto che sicuramente il giudice metterà in accodamento il secondo pignoramento essendo della stessa natura.
La mia fondata paura e che non possano pignorare i conti di mia moglie e il mio dove convoglia solo lo stipendio, premetto che siamo dipendenti pubblici entrambi.
RISPOSTA
Il timore è fondato: una buona pratica del creditore insoddisfatto è quella di pignorare il conto corrente del debitore inadempiente e poi procedere con pignoramento della sua busta paga per il residuo del credito azionato. Specie se su quest’ultima grava già un pignoramento per crediti della medesima natura di quello azionato.
Ora, in soldoni – almeno per il primo mese, il pignoramento del conto corrente e quello della busta paga per il debitore hanno quasi gli stessi effetti se il conto corrente è destinato esclusivamente all’accredito dello stipendio e non alla raccolta del risparmio familiare: si tratta di assegnare al creditore una trattenuta pari all’importo eccedente il triplo della misura massima dell’assegno sociale, se la notifica del pignoramento precede l’accredito dello stipendio in conto corrente oppure il 20% della retribuzione mensile qualora l’accredito in conto corrente avvenisse dopo la notifica del pignoramento. successivi alla notifica del pignoramento. Per i mesi successivi al primo, in caso di ritardo del decreto di assegnazione giudiziale, se il creditore si attiva subito per pignorare la busta paga del debitore, le conseguenze per il debitore – fra pignoramento del conto corrente e pignoramento della busta paga sono identiche e consistono nella trattenute di un quinto dello stipendio o nell’accodamento della trattenute, qualora sulla busta paga del debitore esecutato, sia in corso una trattenuta per pignoramento originata dal mancato rimborso di un credito delle medesima natura di quello azionato per ultimo.
Altrimenti son dolori, perchè verrebbero assegnati al creditore procedente tutti i risparmi depositati sul conto corrente intestato al debitore inadempiente, nonostante il conto corrente sia destinato anche all’accredito stipendiale.
Il pignoramento del conto corrente del coniuge del debitore a cui è stato notificato il nuovo decreto ingiuntivo non è a rischio espropriazione se un nuovo decreto ingiuntivo non è stato notificato anche all’altro coniuge.
17 Ottobre 2024 - Patrizio Oliva
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