Pignoramento del conto corrente cointestato – Che fine fanno le pensioni accreditate?






Ho ricevuto ingiunzione da una banca creditrice per il pagamento di 49 mila euro entro il 24/08/2017: ho solo conto corrente postale cointestato con il coniuge ed entrambi versiamo nel cc tramite INPS pensioni già gravate alla fonte da cessione del quinto.

Quando arriva l’ACCREDITO PENSIONI (coniuge € 525 + mio 1156) cosa può Pignorare la BANCA di detta Somma o dell’IMPORTO presente nel SALDO ? . Ciò AVVIENE SOLO per una Occasione Oppure per QUANTO TEMPO SI PROTRAE QUESTO PIGNORAMENTO?.

Purtroppo, nel caso in cui il creditore procedesse con il pignoramento del conto corrente, verrebbe prelevata l’intera disponibilità in saldo fino a soddisfacimento del credito azionato. Più precisamente almeno fino a concorrenza della somma indicata in precetto aumentata della metà (pignoramento ordinario) oppure fino a concorrenza del credito per cui si procede (nel caso di pignoramento esattoriale).

Il cointestatario non debitore dovrebbe, poi, procedere con ricorso al giudice dell’esecuzione, ed il supporto di un avvocato, per chiedere la restituzione della metà del saldo esistente in conto corrente prima della notifica alla banca dell’ordine di pignorare il conto corrente.

Il cointestatario debitore dovrebbe procedere con ricorso al giudice dell’esecuzione, ed il supporto di un avvocato, per chiedere la restituzione dell’intero importo della pensione accreditata se l’accredito della stessa è intervenuto alla data di notifica del pignoramento a Poste Italiane (in questo caso, infatti, il legittimo pignoramento della pensione accreditata avrebbe dovuto essere azionato attraverso il coinvolgimento come terzo dell’INPS e non di Poste Italiane presso cui è detenuto il rapporto). Se, invece, l’accredito della pensione è stato eseguito prima della notifica del pignoramento a Poste Italiane, allora il debitore ha diritto a richiedere la restituzione fino a 1344 euro (triplo dell’assegno sociale, secondo l’articolo 545 del codice di procedura civile, laddove l’assegno sociale è valutato pari a 448 euro).

Il saldo di conto corrente prelevato alla data di notifica del pignoramento resta bloccato fino all’espletamento della procedura di assegnazione al creditore procedente e alla contestuale richiesta di restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

Se la signora cointestataria non è debitrice o garante del credito erogato dalla banca eventualmente procedente, è meglio aprire un nuovo conto corrente intestato esclusivamente alla signora e trasferire in quel nuovo conto corrente l’intera disponibilità adesso depositata nel vecchio conto corrente cointestato. La signora, inoltre, farebbe bene a comunicare all’INPS, al più presto, le nuove coordinate bancarie per l’accredito della propria pensione.

25 Ottobre 2017 · Ludmilla Karadzic


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