Pignoramento casa per debiti INPS









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Per farla breve indico la mia situazione attuale:
1. ho avuto problemi con la legge ed ho patteggiato il 1 luglio 2015 (1 anno e sei mesi – pena sospesa – ero incensurato) oltre la restituzione di circa 25000 all’inps (parte offesa);
2. guadagno 500 euro al mese che mi bastano per pagare una rata di mutuo (circa 400 euro) ed un prestito (circa 100 euro) personale acceso per rendere abitabile la mia abitazione;
3. ho un figlio di 6 anni e non sono sposato (convivo);
4. la mia compagna ora di me non ne vuole più sapere e quindi la mia situazione economica si è aggravata ulteriormente.

Ho deciso di andarmene da casa e lasciare tutto a lei e mio figlio (continuando ad occuparmi delle rate) ma ho paura che prima o poi subirò un pignoramento da parte dell’INPS, poiché non ho ancora pagato nulla (anche se non mi è arrivata alcuna richiesta o documento da parte loro).

Vorrei chiedervi gentilmente se è possibile stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito in modo da evitare il pignoramento di tutto ciò che è situato dentro casa e magari anche dell’immobile.

Concludo dicendo che sono intenzionato a restituire tutto ciò che devo all’ente, spero a rate.

L’INPS affida la riscossione coattiva dei propri debiti ad Equitalia: come noto, Equitalia ha forti limiti nel pignoramento dell’unica casa di proprietà e residenza del debitore.

In base alle ultime disposizioni legislative, l’agente della riscossione non può effettuare il pignoramento se l’immobile e’ l’unico di proprietà del debitore, se e’ adibito ad uso abitativo e se il debitore vi risiede anagraficamente.

Quindi il suggerimento immediato che ne discende è quello di non modificare la residenza anagrafica e tornare, in qualche modo, a vivere con la sua compagna e con suo figlio.

In questo modo Equitalia potrà solo iscrivere ipoteca sull’immobile (ed il problema della riscossione coattiva si porrà solo in caso di vendita).

Il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore e’ azione esecutiva assai poco efficace: Equitalia vi ricorre solo, per quanto ci e’ dato conoscere, quando nella residenza o nel domicilio del debitore e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprieta’: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprieta’ del debitore stesso.

Si può, comunque, ovviare stipulando con un terzo un contratto di comodato da registrare all’Agenzia delle entrate che riguardi mobili, arredi, elettrodomestici presenti nella residenza del debitore.

STOPPISH

9 Novembre 2015 · Paolo Rastelli

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