Pignoramento casa in seguito a sentenza di risarcimento danni per lesioni a terzi imputabili ad uno dei due coniugi – Oggi separati ma in comunione dei beni all’epoca del fatto illecito





Casa - pignoramento espropriazione e vendita all'asta, pignoramento beni indivisi o in comunione





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Mia sorella separata, si è vista recapitare il pignoramento della casa: in pratica quando era sposata e in comunione dei beni il marito commise un reato di lesioni contro terzi ed e’ stato condannato al risarcimento del danno. Adesso lui non ha ancora ottemperato al pagamento e a mia sorella è arrivata la raccomandata di pignoramento in quanto la casa è di comproprietà.

1) Ma trattandosi di una condanna per fatto illecito, (lesioni personali da lui commesse) mia sorella è tenuta a pagare solidalmente per questo risarcimento da reato? Che c’entra qui l’allora comunione dei beni?

2) Inoltre, siccome la casa coniugale è stata a lei e alla figlia assegnata, sarebbe possibile, visto che ancora il pignoramento non è stato registrato al catasto, poter trascrivere la sentenza di separazione al catasto?

I coniugi in comunione legale sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione legale, alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune. Si tratta, tuttavia, di una facoltà subordinata al consenso dell’altro coniuge, consenso che è, al tempo stesso, un requisito di regolarità dell’atto dispositivo, mancando il quale, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, emergerebbe un vizio da far valere dal coniuge non consenziente nei termini fissati dal codice civile (articolo 184 del codice civile).

Nella comunione legale, il coniuge debitore risponde con i propri beni alle obbligazioni assunte personalmente: qualora i beni di esclusiva proprietà del coniuge debitore risultassero insufficienti, il creditore può avviare azione sussidiaria sui beni della comunione legale, a meno che il coniuge non debitore non indichi al creditore procedente ulteriori eventuali beni di proprietà esclusiva del coniuge debitore, su cui soddisfare primariamente il debito. Qualora ciò non avvenisse, l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) rientranti nella comunione legale, avrebbe ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con conseguente scioglimento della comunione legale, limitatamente al bene venduto coattivamente, e il diritto del coniuge non debitore a percepire metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso (o del valore di questo, in caso di assegnazione).

Qualora fra i due coniugi fosse successivamente (alla commissione del fatto) intervenuta la separazione giudiziale (che va comunque trascritta in anagrafe) possiamo aggiungere che il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario non paralizza il diritto del creditore di procedere con azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione sul bene oggetto dell’assegnazione (Cassazione sentenza 12466/2012).

Tuttavia, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario è opponibile, ancorché non trascritto (nei Pubblici Registri Immobiliari), al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni (Cassazione 11096/2002 a sezioni unite, 12296/2206, 25835/2017).

Naturalmente questo aspetto rappresenta un’arma a doppio taglio: infatti il coniuge non debitore assegnatario della casa familiare, all’epoca dei fatti in comunione dei beni con il coniuge condannato al risarcimento danni, si vedrà assegnare la metà dell’importo ricavato dalla vendita all’asta, importo che sarà sicuramente minore di quello a cui avrebbe avuto diritto se la casa fosse stata libera da vincoli.

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2 Luglio 2019 · Ornella De Bellis

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