Facendo seguito al mio quesito del 27 ottobre 2023, per oggetto: pignoramento del conto corrente postale dove viene accreditata la pensione, vorrei porre un quesito aggiuntivo su una una cartella di pagamento IMU inviata da un’Agenzia che tratta introiti fiscali per il Comune.
L’avviso intimava il pagamento dell’importo entro giorni 5. Non avendo potuto pagare l’importo imposto, chiedo questo: l’Agenzia (privata) per pignorare il conto corrente postale, deve esse autorizzato dal giudice o può agire direttamente? inoltre, tra qualche giorno ricevo sullo stesso conto corrente l’accredito della pensione di euro 1300, che preleverò l’intero importo, essendo inferiore ai 1500 euro. Però, tra circa quattro giorni devo ricevere un assegno circolare non trasferibile di euro 1.546 datato 30 ottobre 2023. Dovendolo sempre versare sullo stesso conto corrente, quasi a zero, chiedo questo: l’importo è comunque soggetto al limite non pignorabile di euro 1.500 euro o segue un diverso canale e quindi sensibile di pignoramento? Ringrazio
Difficile interagire con chi si ostina ad acquisire come normativa vigente le proprie supposizioni (peraltro errate): va rilevato, innanzitutto, che chi pretende il pagamento entro cinque giorni non è un’Agenzia privata, ma la concessionaria comunale che, quindi, è tenuta ad osservare le procedure previste dal DPR 602/1973, qualora alla cartella esattoriale si sostituisca l’ingiunzione fiscale.
Ebbene, l’articolo 50 del DPR 602/1973 specifica che:
1) il concessionario (nella fattispecie comunale) procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o del titolo esecutivo quale l’ingiunzione fiscale), salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento;
2) se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica del titolo esecutivo (cartella cartella di pagamento o un equipollente titolo esecutivo quale l’ingiunzione fiscale), l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante entro cinque giorni.
Premesso. come già ampiamente esposto nel precedente intervento, che le regole di pignoramento di un conto corrente o di una carta Postepay sono le medesime e che non esiste una franchigia di 1.500 euro sul pignoramento del saldo di conto corrente (o di una carta postepay), qualora i bonifici attesi, non riguardanti un accredito di pensione, venissero effettuati nel periodo che intercorre fra la notifica del pignoramento e la liberazione del bene pignorato in seguito ad assegnazione giudiziale del saldo al creditore procedente, gli importi verrebbero integralmente assegnati al creditore insoddisfatto.
In ogni caso, per acquisire tutto o parte del saldo disponibile in conto corrente, il concessionario della riscossione comunale deve procedere citando in giudizio il debitore pensionato e il terzo (la banca presso cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente).
Per tentare di evitare il rischio di pignoramento dei bonifici disposti nel periodo di blocco, bisognerebbe aprire un altro conto corrente e trasmettere il nuovo IBAN ai disponenti.
La legge (articolo 545 del codice di procedura civile) si preoccupa di salvare la pensione già accreditata del debitore alla data del pignoramento (se sul conto corrente viene accreditata la pensione) consentendogli di prelevare fino a 1.500 euro e impone che i ratei successivi di pensione (eventualmente accreditati durante il blocco) vengano decurtati (di solito per il 20% della parte eccedente il minimo vitale) come se il creditore avesse avviato azione di pignoramento della pensione verso terzi (INPS); ma la normativa vigente non ha mai disposto che il saldo di conto corrente del debitore possa essere pignorato solo per la parte eccedente 1.500 euro, come erroneamente presupposto nel quesito.
30 Ottobre 2023 · Patrizio Oliva