Madre nullatenente

Ho debiti ma sono nullatenente, multa, multa per violazione del codice della strada, pignoramento stipendio












Io e mia mamma, nullatenente, abbiamo cambiato casa nel 2004.

Il precedente contratto di affitto e le utenze erano tutte intestate a mia mamma, il nuovo contratto e tutte le utenze sono tutte ora a mio nome visto che sono la sola che dispone di un reddito.

Per vari motivi mia mamma non ha mai variato la residenza che risulta ancora al vecchio indirizzo. In data 5/01/12 ci siamo viste recapitare la cartella Tarsu relativa all’anno 2007 con relativa multa in quanto per il Comune mia mamma risulta ancora residente al vecchio indirizzo e domiciliata presso di me.

Mia mamma trova il tutto ingiusto e non vuole pagare, a questo punto vorrei sapere se in caso di pignoramento l’ufficiale giudiziario possa entrare in casa mia e prendere le mie cose che ho pagato con mille sacrifici o pignorare il mio stipendio e cosa succederebbe se mia mamma cambiasse adesso la residenza mettendola con me per evitare ulteriori cartelle future.

Aggiungo che la tarsu per la nuova casa l’ho sempre pagata.

Innanzitutto diciamo che per un debito di una madre nessun creditore potrà mai pignorare lo stipendio percepito dal figlio/a, convivente o meno, se il figlio/a non ha prestato garanzia per la madre.

La seconda cosa da mettere in chiaro è che a sua madre arriveranno richieste di pagamento della TARSU anche per gli anni a venire.

Tuttavia, gli importi a debito a cui si arriverà, difficilmente giustificheranno azioni esecutive nell’immediato per il mancato pagamento delle cartella. E, va anche aggiunto che raramente Equitalia procede al pignoramento presso la casa del debitore, se non in casi particolari: laddove sia fondata la presunzione di rinvenire oggetti d’arte e di valore.

Tanto premesso, non va esclusa la possibilità, anche se solo teorica, che una volta acquisita sua madre la residenza presso la figlia, il creditore possa procedere al pignoramento di tutto ciò che risulta presente presso la residenza condivisa da madre e figlia. L’onere della prova, sulla circostanza che i beni pignorati non siano di proprietà della madre, sarebbe attribuito alla figlia, effettiva proprietaria, attraverso l’esibizione di fatture nominative.

Quindi, o lei si assume questo rischio, avendo l’accortezza per il futuro almeno, di farsi rilasciare fatture nominative per beni acquistati che abbiano un certo valore, oppure stipula con sua madre un contratto di comodato d’uso da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, o, infine, prima che sua madre cambi residenza, si fa redarre una perizia giurata sui beni presenti in casa.

Ma, mi preoccuperei, piuttosto, di un pignoramento della pensione di sua madre, se ella ne percepisce una.

[ ... leggi tutto » ]

8 Gennaio 2012 · Simonetta Folliero