Veicolo con cui un agente immobiliare svolge la propria attività – Pignorabile?





Ex articolo 515 cpc, gli strumenti indispensabili per esercizio della professione possano essere pignorati nel limite di un quinto del loro valore





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Sono un agente immobiliare e riceverò a breve un decreto ingiuntivo da una compagnia di assicurazione perchè non ho pagato e non ho disdetto nei termini previsti (60 giorni) una polizza personale del valore di euro 400.

La società recupero crediti incaricata dalla compagnia di assicurazione mi ha appunto avvisato che mi manderanno un decreto ingiuntivo. Io non ho altri beni personali se non un automobile di modico valore, una golf di 10 anni che però mi serve per svolgere appunto il mio lavoro di agente immobiliare.

Se perdo l’auto sono finito. Volevo chiedere cortesemente se l’auto in funzione del mio lavoro si può ritenere un bene strumentale e quindi eventualmente non pignorabile. Senza di quella io non posso a tutti gli effetti lavorare.

L’articolo 515 del codice di procedura civile dispone che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Ora è certamente pacifico che il veicolo di proprietà di una agente immobiliare è funzionale all’attività svolta, così come è difficile che possa portare un beneficio al creditore il pignoramento di un’automobile usata, da vendere successivamente all’asta per incamerare il 20% del possibile valore di realizzo: le spese necessarie, che il creditore deve comunque anticipare (legali e di custodia), sarebbero rilevanti rispetto a quelle di realizzo. A meno che, naturalmente, il veicolo con cui il debitore svolge la propria attività non sia una fuoriserie.

Il problema è che l’ufficiale giudiziario deve comunque pignorare i beni che si trovino nella diretta disponibilità del debitore: quest’ultimo, con la necessaria assistenza di un avvocato, può successivamente rivolgersi al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale competente per chiedere la liberazione del bene pignorato, in quanto funzionale all’attività lavorativa svolta e far notare al giudice lo scarso valore di realizzo del bene.

Insomma, nella situazione descritta, forse andrebbe valutata la convenienza di utilizzare, per la propria attività di lavoro, un veicolo intestato a terzi. Naturalmente a partire dal momento in cui verrà (se verrà) notificato il decreto ingiuntivo.

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28 Gennaio 2017 · Ludmilla Karadzic

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