Perfezionamento notifiche cartelle esattoriali





Lei può fare opposizione, asserendo che Equitalia non le ha inviato la raccomandata informativa relativa alla giacenza della cartella esattoriale.





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Qualora il destinatario dell’atto risulti temporaneamente irreperibile e in assenza dei soggetti legittimati a ricevere per lui la posta, l’addetto lascia un avviso di giacenza e deposita l’atto presso l’ufficio postale. Il destinatario deve, però, essere informato, con una raccomandata a/r, del tentativo (infruttuoso) di notifica già effettuato e della giacenza in corso.

Nel mio caso la cartella esattoriale risulta notificata il 14/12/2012, anche se io non ho ricevuto nulla forse perchè ero assente. ciò che risulta ad Equitalia è un primo avviso di giacenza lasciatomi nella cassetta della posta il 14/12/2012 e un secondo avviso di giacenza del 28/02/2013 lasciato nella cassetta della posta perchè ero assente. Equitalia sostiene che quel secondo avviso di giacenza, in cui mi si invitava a ritirare una posta raccomandata presso Poste Italiane, può essere equiparato ad una raccomandata a/r, per cui secondo loro c’è stato il perfezionamento della notifica.

Ho chiesto se Equitalia ha ragione e se quel secondo avviso di notifica identico al primo possa essere equiparato ad una raccomandata con perfezionamento della notifica a mezzo posta.

Mi è stato risposto che formalmente Equitalia ha torto e che dovrebbe esibire la ricevuta della raccomandata informativa della giacenza al debitore che accede agli atti. si aggiunge che spesso il postino nemmeno prova a consegnare nelle mani del destinatario la raccomandata infilando nella cassetta della posta un ulteriore avviso di giacenza. la relata di notifica della raccomandata informativa redatta dal postino fa fede fino a querela di falso. E’ onere del destinatario provare che il postino è passato solo per imbucare un avviso di giacenza (il secondo) e non per consegnare una raccomandata nelle mani del destinatario.

Nel mio caso anche se fosse passato per consegnarmi la raccomandata io ero assente allora, ma possiedo il secondo avviso di giacenza. Il punto è che Equitalia non dice di avermi inviato la raccomandata, non ha la ricevuta della raccomandata e sostiene che quel secondo avviso di giacenza può essere equiparato ad una raccomandata e che quindi c’è stato il perfezionamento della notifica a mezzo posta.

Scusate la mia ignoranza ma proprio non capisco… la legge parla di raccomandata e in caso di assenza del soggetto destinatario il postino deve lasciare un cartoncino giallo di avviso. Io ho ricevuto un cartoncino bianco identico al primo in cui c’è scritto avviso di giacenza.

Ma non dovrebbe essere diverso? e soprattutto Equitalia non ha la ricevuta della raccomandata, può solo dimostrare di avermi inviato un secondo avviso di notifica. Possibile che anche in tal caso non posso fare opposizione innanzi al giudice?

Lei può fare opposizione, asserendo che Equitalia non le ha inviato la raccomandata informativa relativa alla giacenza della cartella esattoriale.

Ma certo, se nel ricorso ammette che io ero assente allora, ma possiedo il secondo avviso di giacenza. Il punto è che Equitalia non dice di avermi inviato la raccomandata, non ha la ricevuta della raccomandata e sostiene che quel secondo avviso di giacenza può essere equiparato ad una raccomandata e che quindi c’è stato il perfezionamento della notifica a mezzo posta parte sicuramente con il piede sbagliato.

Infatti, il vizio di notifica consistente nell’omesso invio della raccomandata informativa sarebbe sanato, e la notifica della cartella esattoriale considerata correttamente perfezionata, dall’ammissione che lei era comunque venuta a conoscenza della giacenza di un atto a lei indirizzato.

Per finire, l’approccio delle sue domande, se me lo consente, è un tantino fuori misura. Noi non siamo chiamati (nè saremmo in condizione di farlo) a giudicare la legittimità o meno delle notifiche effettuate da Equitalia.

Cerchiamo solo di far comprendere l’essenza del problema a chi ci chiede informazioni e, spesso, lasciamo trasparire nostre considerazioni personali sull’opportunità di intraprendere un’azione giudiziale (ad esempio, se l’importo preteso è inferiore ad una prudente valutazione dei costi necessari a presentare e sostenere un ricorso).

E’ evidente che il lettore è poi libero di agire come meglio crede. Soprattutto se ritiene di voler portare avanti il principio di un’azione di giustizia.

Nelle note legali, che invito sempre a leggere, c’è scritto fra l’altro: I componenti dello staff esplicano la propria attività di autori gratuitamente, per hobby e passione. Ma non garantiscono, in alcun modo, la correttezza, la completezza, l’aggiornamento e la coerenza dei contenuti pubblicati. Chi volesse utilizzare tali contenuti, lo farà, pertanto, esclusivamente a proprio rischio e pericolo. La registrazione al sito, ma anche il semplice accesso al dominio indebitati.it, implica l’accettazione integrale delle avvertenze contenute in questa pagina.

Ora, chiarito che gli esperti del forum non possono essere interlocutori per certificazioni di legittimità delle procedure di notifica adottate da Equitalia, ma solamente dei soggetti chiamati a chiarire, nei limiti del possibile, il contesto giuridico in cui la questione proposta si ascrive, sentiamo anche il dovere di ricordare che, per legge e per giurisprudenza, due più due non fa sempre quattro, e che non è mai escluso il rischio di trovare un giudice che argomenta, magari ricorrendo al diritto romano o a quello canonico, che la somma è invece pari ad otto.

Insomma, non ci sono solo chiari e scuri, ma ampie zone di grigio.

STOPPISH

28 Luglio 2014 · Annapaola Ferri

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