Il 28 ottobre 2011 ho acquistato la mia casa accollandomi un mutuo dell’ex proprietario che lo aveva stipulato a sua volta il giorno 20 ottobre 2006 (entrambi con stessa banca).
In data 10 aprile 2017 estinguevo il mutuo e la banca mi ha applicato una penale di estinzione di 800 euro applicando in misura del 50% rispetto a quella prevista all articolo 7 dell’originario contratto di mutuo.
Ma è giusto che paghi una penale se io ho fatto l’accollo nel 2011?
L’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce ch il debitore ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso.
L’articolo 1273 del codice civile e giurisprudenza consolidata prevedono, sostanzialmente, che l’accollante è obbligato verso il creditore e che il nuovo debitore assume l’obbligo di corrispondere al creditore la prestazione dovuta dall’originario debitore.
15 Novembre 2017 · Ornella De Bellis
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