I contratti di conto corrente possono contenere clausole che garantiscono la banca in caso di inadempimento da parte del correntista e che spesso rinviano anche a disposizioni del Codice civile. In particolare: l'articolo 1853 del codice civile prevede che, quando esistano tra la banca e il correntista più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario; l'articolo 2794, comma 2, codice civile in tema di pegno dispone che se lo stesso è stato costituito dal debitore e questi ha verso il creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha solo il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito (e non anche un diritto di prelazione); – l'art. 2756, comma 3, c.c. in materia di privilegio speciale prevede che il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché ...
Pegno regolare e pegno irregolare - differenze e implicazioni [leggi tutto]
Il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare è costituito soprattutto dalla volontà del debitore di conferire al creditore la facoltà di disporre, da subito, del bene offerto in pegno per soddisfare i propri crediti. Con il pegno irregolare, il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del bene, destinato poi, al momento dell'adempimento, ad essere restituito con l'equivalente valore che il bene aveva al momento della costituzione del pegno, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito. Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare per il soddisfacimento del proprio credito e può incamerare, in via definitiva, il bene ricevuto in pegno (salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza) resta sottratto alla revocatoria. Questo è il chiarimento che emerge dalla sentenza della Corte di cassazione 24865/14. ...
La banca può procedere alla vendita dei titoli depositati in un conto di deposito e alla compensazione fra il ricavato e il proprio credito relativo al conto corrente associato del cliente debitore? In pratica, ci si chiede se sia legittimo, per la banca, esercitare il diritto di vendita dei titoli in collegamento con il diritto di ritenzione degli stessi. E' sempre prevista nei contratti di deposito titoli, associato ad un conto corrente, la clausola secondo la quale la banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il correntista debitore, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del correntista debitore, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla banca stessa o provengano ad essa successivamente. Quando esistano tra la Banca ed il correntista debitore più rapporti o più conti ...