Conto corrente e deposito titoli – Il diritto di ritenzione della banca non implica quello di vendita dei titoli
I contratti di conto corrente possono contenere clausole che garantiscono la banca in caso di inadempimento da parte del correntista e che spesso rinviano anche a disposizioni del Codice civile. In particolare:
- l’articolo 1853 del codice civile prevede che, quando esistano tra la banca e il correntista più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario;
- l’articolo 2794, comma 2, codice civile in tema di pegno dispone che se lo stesso è stato costituito dal debitore e questi ha verso il creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha solo il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito (e non anche un diritto di prelazione);
- – l’art.
2756, comma 3, c.c. in materia di privilegio speciale prevede che il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non sia soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
Il rapporto tra diritto di ritenzione e diritto di vendita è stato oggetto della decisione del Collegio di coordinamento 4808/2013. In tale sede è emersa la diversa natura dei due istituti: il diritto di ritenzione consiste, esclusivamente, nel diritto di rifiutare la restituzione dovuta.
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