Pegno regolare e pegno irregolare – differenze e implicazioni
Il dato che rileva ai fini della configurabilità del pegno come irregolare è costituito soprattutto dalla volontà del debitore di conferire al creditore la facoltà di disporre, da subito, del bene offerto in pegno per soddisfare i propri crediti.
Con il pegno irregolare, il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del bene, destinato poi, al momento dell'adempimento, ad essere restituito con l'equivalente valore che il bene aveva al momento della costituzione del pegno, oppure, in caso d'inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l'ammontare del credito garantito.
Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è tenuto ad insinuarsi al passivo fallimentare per il soddisfacimento del proprio credito e può incamerare, in via definitiva, il bene ricevuto in pegno (salvo l'obbligo di restituire l'eccedenza) resta sottratto alla revocatoria.
Questo è il chiarimento che emerge dalla sentenza della Corte di cassazione 24865/14.
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