L’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Roma mi notifica il 21/11/2018 una sanzione amministrativa per non aver comunicato in data 1/02/2011, in qualità di amministratore di SRL liquidata e cancellata dalla CCIAA di Roma in data 19/02/2016, gli importi dei salari relativi all’anno 2011.
Nella notifica rileva di aver considerato la differenza tra la data dell’obbligo di comunicazione (1/02/2011) e quella di inoltro della relativa denuncia (3/03/2014).
Non capisco a quale denuncia si riferisce: ricordo solo che il software ALPI che dovevamo obbligatoriamente usare per le denunce era spaventoso per malfunzionamenti e mancanza di indicazioni operative affidabili.
La domanda tuttavia verte sui termini di prescrizione. Come conviene comportarsi in tale circostanza?
Probabilmente l’INAIL ha inteso notificarle che solo in data 3 marzo 2014 è stata accertata l’omissione contestata, e che, di conseguenza, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione amministrativa comminata all’amministratore (per non aver trasmesso la dichiarazione dell’importo dei salari corrisposti e non avere effettuato l’autoliquidazione 2011 del premio) scadrà solo nel marzo 2019.
Purtroppo, la circostanza che il software ALPI, da usare per le dichiarazioni e per l’autoliquidazione, fosse spaventoso per malfunzionamenti e mancanza di indicazioni operative affidabili non costituisce esimente dell’obbligo di pagamento della sanzione.
27 Novembre 2018 · Tullio Solinas
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